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Sentenza — n. 10752/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of profits exceeding the defendant's personal liability for tax evasion crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's sentence regarding Giuseppe Natoli's excessive confiscation of profits. The defendant was only personally liable for the 2013 tax evasion crime, yet the lower court confiscated profits totaling the combined losses of both the 2012 and 2013 years. The court ruled that confiscation cannot be applied to amounts corresponding to crimes the defendant did not commit, limiting the confiscable profit to the 2013 amount only.

Regesto Legislator

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Art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000; Confiscation of profits or equivalent assets is strictly limited to the defendant's personal liability for the specific crime committed and cannot extend to amounts corresponding to crimes to which the defendant is legally estranged.

Parole chiave

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confiscation of profits tax evasion liability personal criminal responsibility extraneous crimes D.Lgs 74/2000 sottrazione dell'iva omissione del contribuente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs.
Art. 444 e segg., cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
artt. 110 cod. pen
pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di tre mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-ter, d.lgs.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NATOLI GIUSEPPE nato a MILANO il 12/03/1962 avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta confisca per l'importo esorbitante nei confronti dell'imputato Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Giuseppe Natoli ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza del 01/03/2021 del Tribunale di Milano che, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di tre mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Milano il 29/12/2014. 1.1.Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per esser stata la confisca per equivalente disposta dal Giudice anche per i reati a lui non ascritti. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il ricorrente risponde esclusivamente dell'omesso versamento dell'IVA dovuta per l'anno di imposta 2013 per un ammontare pari ad euro 1.201.529,00, fatto-reato rubricato al capo B; 3.2.non risponde dell'analogo reato rubricato al capo A e contestato ai sigg.ri Rosario Natoli e Lorenzo Domenico Frison (omesso versamento dell'IVA dovuta per l'anno di imposta 2012 pari ad euro 709.406,00); 3.3.ciò nondimeno il Tribunale ha disposto, nei confronti del Natoli Giuseppe, la confisca, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, del profitto del reato per l'ammontare complessivo di euro 1.910.935,00, corrispondente alla somma matematica dell'IVA dovuta per entrambe le annualità; 3.4.così facendo, la sentenza ha imputato al ricorrente le conseguenze di un reato al quale egli è incontrovertibilmente estraneo, non avendo concorso in alcun modo alla consumazione del delitto di cui al capo A; 3.5.I'estraneità al reato costituisce un limite invalicabile all'applicazione della confisca del profitto o di beni per un valore ad esso equivalente (art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000); 3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Giuseppe Natoli limitatamente all'importo del profitto confiscabile che deve essere rideterminato nella misura di euro 1.201.529,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio fa sentenza impugnata nei confronti di Natoli Giuseppe, limitatamente al profitto confiscabile che ridetermina nella misura di euro 1.201.529. Così deciso in Roma, il 15/12/2021. Il Consigliere estensore flsidte Aldo Aceto Luca R 7/acci i fe, 3 Vc ' 2 5 MAR 2-J1U. CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE ()-b21\'k\ gr; n.„ )\04 3_9) - 77-11(r2,?, )• (\)'''".he CR) k \A-r`-‘, tik AQQ1' .. 9 2-K\ ktA ),\. ):Y1-51P LARk' PAU (cAki-). \:<\ edL v,e C %L-4„, \-\ L. \ f)-k- v \ \\: L' i -I> /) (L r• CA-n 1 \ ' O i \Nre) L