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Sentenza — n. 5573/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annulled confiscation of cell phones due to lack of instrumental link to the crime while upholding money confiscation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of two cell phones but upheld the confiscation of the seized funds. The defense argued that the confiscation of phones lacked sufficient motivation and that the monetary penalty violated specific drug trafficking provisions. The court ruled that while the phones were not proven instrumental to the crime, the money confiscation was legally sound based on the defendant's precarious living conditions and lack of justification for the funds' origin.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; Art. 240-bis cod. pen.: Confiscation of assets is permitted for disproportionality in drug trafficking cases, but specific items like cell phones require a proven instrumental link to the crime to justify their seizure.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of assets drug trafficking instrumental link proportionality principle Cassation annulment seized funds telecommunications devices detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con l'impugnata sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
309, ma non anche per quello ex art. 73 del medesimo d.P.R., ancorché aggravato ex art.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
73 del medesimo d.P.R., ancorché aggravato ex art. 80, comma 2.
Art. 240-bis cod. pen.
in relazione all'art. 240-bis cod. pen. Assume il difensore che il G.i.p.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
trova applicazione solamente in riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., per il delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, correttamente il G.i.p., a norma dell'art.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Come chiaramente emerge sia dal dispositivo, sia dalla motivazione della sentenza impugnata, la confisca del denaro è stata disposta ai sensi dell'art. 85- bis d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p.
art. 240-bis cod. pen
in relazione all'art. 240-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scardina Luca, nato a Torino il 04/03/1992 avverso la sentenza del 04/05/2021 del G.i.p del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava a Luca Scardina la pena concordata in relazione al delitto di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ordinando altresì la confisca della somma di 6.760 euro.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato un motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 601, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 240-bis cod. pen. Assume il difensore che il G.i.p. avrebbe erroneamente disposto la confisca del denaro, in quanto l'art. 240-bis cod. pen. trova applicazione solamente in riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309, ma non anche per quello ex art. 73 del medesimo d.P.R., ancorché aggravato ex art. 80, comma 2. Sotto altro profilo, la motivazione mancante in ordine alla confisca dei mazzi di chiave di tre garages e dei due telefoni cellulari.

3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

4. Come chiaramente emerge sia dal dispositivo, sia dalla motivazione della sentenza impugnata, la confisca del denaro è stata disposta ai sensi dell'art. 85- bis d.P.R. n. 309 del 1990, il quale prevede l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., che contempla la confisca per sproporzione, anche nel caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per taluno dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la fattispecie del comma 5. Nel caso in esame, poiché la pena è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il delitto ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, correttamente il G.i.p., a norma dell'art. 85-bis del medesimo d.P.R., ha disposto la confisca del denaro in sequestro, in ragione, appunto, del titolo del reato e della palese sproporzione della somma in relazione alle precarie condizioni di vita dell'imputato, il quale, peraltro, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla lecita provenienza del denaro.

5. Quanto ai restanti beni, il Tribunale ne ha disposto la confisca perché strumentali alla commissione del reato per cui si procede, dovendosi ritenere che la loro disponibilità in capo all'imputato possa favorirne il ripetersi dell'attività delittuosa. 5.1 Si tratta di una motivazione che, con riferimento alle chiavi dei garage, appare adeguata, considerando che, come emerge dal capo di imputazione, l'ingente quantitativo di marijuana, pari a quasi trenta kg., era detenuto proprio all'interno di due garage di cui l'imputato aveva le chiavi. 5.2. Viceversa, dagli atti non emerge alcun collegamento, in termini di strumentalità, dei due telefoni cellulari con il reato contestato.

6. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso