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Ordinanza — n. 48562/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it must be filed by a qualified lawyer, not personally.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48562/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified lawyer. Although the defendant argued for personal representation and raised a constitutional question regarding the new procedural law, the court ruled that the statute explicitly requires a registered defender to file appeals to the Cassation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be filed by a qualified defender; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal qualified defender procedural inadmissibility personal filing criminal procedure code motivi di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
8914, Aìello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8914, Aìello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 599bis cod. proc. pen
In ogni caso, è comunque utile ricordare che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914
Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681
Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990
22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Benhia Hicham, nato in Marocco il 26.6.1975, contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 7.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15.4.2021 il Tribunale di Milano, procedendo nelle forme del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Benhia Hicham responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena, così ridotta per la scelta del rito premiale, di mesi 8 di reclusione ed Euro 160 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dall'imputato, presente con il suo difensore, con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo alla dosimetria della pena sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG rideterminandola perciò, in adesione al contenuto dell'accordo processuale, in quella finale di mesi 7 di reclusione ed Euro 140 di multa;

3. ricorre per cassazione l'Hicham lamentando vizio di motivazione per manifesta illogicità e carenza della stessa e, nel contempo, sollecitando la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine al disposto di cui all'art.613 cod. proc. pen. come novellato dalla legge 103 del 2017.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aìello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazionì in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

In ogni caso, è comunque utile ricordare che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass.

Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Amme