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Sentenza — n. 48289/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appeal court's rejection of new evidence in criminal revision request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48289/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific documentary evidence and the manifest unfoundedness of the new evidence claim. The appellant argued that new declarative evidence should trigger a revision of the final conviction for theft, but the lower court correctly assessed the evidence's lack of decisive power. The court ruled that the appeal court properly weighed the new evidence against the established judgment and refused to re-evaluate the evidentiary efficacy.

Regesto Legislator

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Art. 634 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal court may declare a revision request inadmissible if the new evidence is manifestly unfounded or lacks the power to overturn the final judgment, and such decisions on evidentiary efficacy are immune from cassation review if properly motivated.

Parole chiave

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criminal revision request new evidence inadmissibility manifest unfoundedness final judgment res judicata evidentiary power assessment cassation review immunity procedural specificity defect istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 634 cod. proc. pen.
Quanto al merito della delibata inammissibilità, l'art. 634 cod. proc. pen. prevede espressamente che, a prescindere dalla prognosi sulla domanda, la Corte di appello dichiara l'inammissibilità anche a fronte della manifesta infondatezza della stessa.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 634 cod. proc. pen
Quanto al merito della delibata inammissibilità, l'art. 634 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021
Il che determina, di per sé, tranciante inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, sub specie di autosufficienza (Sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, Rv.
Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017
280384; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Rv.
Sez. 3, n. 39516 del 27/6/2017
La decisione sulla efficacia euristica della prova nuova si sottrae infatti al sindacato di legittimità, ove sia fondata, come nella presente fattispecie processuale, su motivazione adeguata e immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/6/2017, Rv.
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEL MEDICO ROSA, nata a MILANO il 5/7/1961 avverso l'ordinanza del 5/5/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5 maggio 2022, la Corte di appello dì Campobasso ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 21 maggio 2019, irrevocabile il 6 luglio 2019, che aveva condannato la ricorrente alla pena di un anno di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di appropriazione indebita. 1.1. Quanto dedotto nel merito è rappresentato da novum dichiarativo non assunto nel primo giudizio, che avrebbe influito sulla configurabilità del fatto appropriativo tipico, e avrebbe così dovuto indurre la Corte ad aprire uno spiraglio rescindente nella procedura volta alla revisione della decisione irrevocabile di condanna. 1.2. La Corte di appello, esaminato il nuovo corredo dimostrativo, valorizzava l'assoluta carenza di decisività del novum offerto, oltre alla carenza dei requisiti processuali (deducibilità nel merito degli argomenti storici e logici solo oggi prospettati), sicché il giudizio di merito non poteva ritenersi suscettibile di revisione in ragione delle nuove evidenze esposte con l'istanza.

2. Avverso tale ordinanza ricorre il condannato, a ministero del difensore di fiducia, che con due motivi deduce la violazione della legge processuale che regola l'ampiezza e la profondità della cognizione nel preliminare vaglio sulla istanza di revisione, con i conseguenti vizi di motivazione (secondo motivo), apodittica e meramente assertiva, della decisione impugnata, che negava efficacia euristica novativa alla prova dichiarativa esposta. 2.1. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 24 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi portati all'attenzione rescindente della Corte di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. I motivi di ricorso meritano trattazione unitaria. 1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente non ha allegato ai motivi di ricorso il verbale delle dichiarazioni rese dalla nuova fonte dichiarativa che viene rappresentata come prova nuova e neppure allega altri riferimenti documentali. Il che determina, di per sé, tranciante inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, sub specie di autosufficienza (Sez. 4, n. 3937 del 12/1/2021, Rv. 280384; Sez. 2, n. 20677 del 11/4/2017, Rv. 270071), 1.2. Quanto al merito della delibata inammissibilità, l'art. 634 cod. proc. pen. prevede espressamente che, a prescindere dalla prognosi sulla domanda, la Corte di appello dichiara l'inammissibilità anche a fronte della manifesta infondatezza della stessa.

Il giudizio di ammissibilità non riguarda infatti soltanto la verifica dell'esistenza di prove in astratto nuove, ma sottende anche una delibazione sulla portata del novum rapportata al "vigore" del giudicato. La Corte di merito ha quindi correttamente proceduto alla verifica "ponderale" del rapporto tra frammenti di prova nuova e prova già "saggiata" nel contraddittorio ed ha preso atto della evidente inidoneità del "nuovo" a scardinare il giudicato. E' pertanto rimasta esclusa dal panorama della delibazione una prognosi fausta del possibile futuro dibattimento sulla base del novum prospettato, incapace di produrre un potenziale ribaltamento della decisione sulla responsabilità. 1.3.

La decisione sulla efficacia euristica della prova nuova si sottrae infatti al sindacato di legittimità, ove sia fondata, come nella presente fattispecie processuale, su motivazione adeguata e immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/6/2017, Rv. 272690).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 novembre 2022