Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the June 2017 law came into force. Karim Mohamed, convicted of receiving stolen goods and aggravated damage, argued for a retrial based on sentencing errors. The court ruled that the new legislation explicitly prohibits direct appeals by the accused, rendering his personal filing invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; The law of 23 June 2017, no. 103, novating Article 613, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure, excludes the possibility of the interested party directly exercising the right of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KARIM MOHAMED n. in Marocco il 3/9/1998 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 19/1/2022 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 8/2/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione, resistenza a p.u. e danneggiamento aggravato, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro mille di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Karim personalmente, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente