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Sentenza — n. 43973/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds cited do not match the tribunal's actual reasoning on recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43973/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defense did not address the tribunal's actual reasoning. The lower court had based the residence obligation on the risk of recidivism under Article 274, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure, whereas the appellant argued the decision relied solely on the risk of flight under letter b). The court ruled that since the appeal ignored the decisive ground of recidivism, it failed to confront the essential part of the lower court's motivation, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not confront the essential part of the lower court's motivation, which in this case was the risk of recidivism rather than the risk of flight.

Parole chiave

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inadmissible appeal risk of recidivism risk of flight lower court motivation Code of Criminal Procedure inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento rischio di soggiorno illegale sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Mariniello, evidenziando che il Tribunale del Riesame aveva ritenuto necessario il titolo cautelare per salvaguardare l'esigenza di cui all'art. 274 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 28 Reg. Esec. cod.proc.p.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.
art. 274 cod.proc.pen
1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Mariniello, evidenziando che il Tribunale del Riesame aveva ritenuto necessario il titolo cautelare per salvaguardare l'esigenza di cui all'art. 274 cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINIELLO MACARIO nato a NOCERA INFERIORE il 24/12/1958 avverso l'ordinanza del 28/03/2022 del TRIB. L1BERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 marzo 2022, il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ripristinava a carico dì Mariniello Macario la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicatagli dal Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento del 19 settembre 2019. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Mariniello, evidenziando che il Tribunale del Riesame aveva ritenuto necessario il titolo cautelare per salvaguardare l'esigenza di cui all'art. 274 cod.proc.pen. lett. b), ossia il pericolo di fuga, ma che tale requisito non era contemplato nell'ordinanza genetica, visto che la decisione dell'obbligo di dimora era stata motivata solo sulla esigenza di evitare la reiterazione del reato.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Contrariamente a quanto scritto in ricorso, la parte principale della motivazione del Tribunale del Riesame di Salerno attiene proprio al pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., su cui il ricorso non si confronta assolutamente, con conseguenza inammissibilità dello stesso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.p