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Ordinanza — n. 43575/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43575/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant without a qualified lawyer. Although the appellant argued the lower court erred in applying Article 129 of the Criminal Procedure Code, the Court ruled that the law requires appeals to be signed by a defender registered in the special bar. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation must be signed by a defender registered in the special bar; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility personal filing inadmissible special bar registration criminal procedure law legal representation requirement sanzioni penali procedura di ricusazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente e, comunque, non da un avvocato iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti in cassazione: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
Law n. 103 of 2017
art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione Antonio De Stasio deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; segnala, infatti, che la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare la esistenza di cause di proscioglimento ex art.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente e, comunque, non da un avvocato iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti in cassazione: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello
Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Stasio Antonio, nato a Napoli il 18.7.1949, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'11.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'8.6.2010 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto Antonio Di Stasio responsabile dei reati di ricettazione, falso e tentata truffa per cui, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 1 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Roma, adita dalla difesa dell'imputato, ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi b) e c) ed ha rideterminato la pena per la ricettazione in mesi 10 di reclusione ed Euro 500 di multa;

3. ricorre per cassazione Antonio De Stasio deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; segnala, infatti, che la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare la esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. omettendo ogni valutazione sugli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari e che suggerivano una conclusione opposta a quella suggerita dalla pubblica accusa;

4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente e, comunque, non da un avvocato iscritto nell'apposito albo dei patrocinanti in cassazione: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende