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Ordinanza — n. 43227/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging sentencing errors under the 2017 procedural code amendments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the sentencing details rather than the legal qualification of the crime. The appellant argued the trial judge failed to justify the agreement's legitimacy regarding the severity of the facts, but the Court held that post-2017 rules strictly limit cassation grounds to specific issues like legal characterization or penalty illegality. Consequently, complaints about sentencing calculations and the absence of general mitigating circumstances were rejected as they do not fall within the permissible scope of review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against penalty application judgments are inadmissible for defects in sentencing or lack of general mitigating circumstances, being limited strictly to the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing agreement review general mitigating circumstances penalty application judgment legal qualification error procedural code amendments Cassazione Penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto, oggi, espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass.
Cass. Pen., 2, t 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, t 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; cfr., ancora, Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas
Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari
56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass.
Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede
41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass.
Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba
31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Spahiu Amarildo, nato in Albania il 22.9.1990, contro la sentenza del GIP di Venezia del 25.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 25.1.2022 il GIP di Venezia ha applicato a Spahiu Amarildo, su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.667 di multa in relazione ai plurimi fatti di cessione di sostanza stupefacente, violenza privata e tentata estorsione a lui ascritti, con condanna al pagamento delle spese processuali;

2. l'imputato ricorre per cassazione tramite il difensore lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e difetto di motivazione: rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha dato conto dell'accordo processuale senza esplicitare le ragioni per le quali esso dovrebbe ritenersi legittimo e coerente con la natura e la gravità dei fatti oltre che con la personalità del prevenuto.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto, oggi, espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, t 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass.

Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. C