Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39792/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of new facts and inadequate reasoning regarding bail conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of new facts and a lack of substantive reasoning by the lower court. The appellant argued that the bail conditions were incompatible with electronic monitoring and that the risk of recidivism was based on irrelevant evidence not properly considered. The court rejected these claims, noting the appellant failed to demonstrate any novel elements or logically confront the lower court's well-articulated justification for maintaining the current bail measures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 173 d.a. cod. proc. pen.; Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal alleging lack of motivation or incompatibility of bail measures is inadmissible if the appellant fails to present new facts or substantively confront the logical and persuasive reasoning of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of new facts inadmissible appeal bail conditions electronic monitoring procedural motivation pericolo di reiterazione sequestrabilità prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 173 d.a. cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il Seljmi Esat, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Con una seconda doglianza articolata all'interno dello stesso motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione quanto alla compatibilità della misura gradata degli arresti domiciliari anche con strumenti di controllo elettronico, in violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito
Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano
Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv.
Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C.
26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv.
Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno
265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv.
Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci
294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv.
Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K.
(Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. , Rv.
Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano
255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv.
Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana
252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv.
Sez. i-n. 24897 del 10/05/2013, Sisti
Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Turato
255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Turato, Rv.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 12020/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against detention measures citing lack of concrete social danger despite time lapse.
Sentenza — n. 32358/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of argumentative vices and late grounds.
Ordinanza — n. 3304/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated remorse and rehabilitation progress. The court rejects the claim that recent behavior proves readiness for alternative sentencing measures. The decision upholds the lower court's finding of insufficient reformation to prevent recidivism. The ruling emphasizes that probation requires a proven shift in personality and attitude toward the crime. The court notes that mere work or relocation does not substitute for genuine remorse. The judgment confirms the inadmissibility of the appeal based on procedural and substantive grounds. The outcome reinforces the strict criteria for granting probation in drug trafficking cases. The court maintains that the risk of reoffending remains too high for alternative measures. The decision highlights the constitutional goal of reeducation as a prerequisite for probation. The ruling concludes that the lower court's assessment was logically sound and unassailable.
Ordinanza — n. 9805/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against probation order due to lack of social danger persistence.
Ordinanza — n. 34223/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of logical correlation with the lower court's legal assessment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SEUMI ESAT, nato in Kossovo il 15/06/1974 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. Vincenzo TROMMACCO, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 22/02/2022 il Tribunale di Brescia rigettava l'appello proposto da Seljmi Esat, indagato per i reati di usura ed estorsione, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 13/01/2022, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di modica della misura cautelare in corso di esecuzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Seljmi Esat, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen., omessa motivazione e considerazione in merito "alle censure che hanno motivato il rigetto del G.i.p."; omessa motivazione circa la compatibilità delle esigenze cautelari con la misura "domiciliaria", anche con obblighi e vincoli; il pericolo di recidivanza posto a base della misura della custodia in carcere era stato desunto dal G.i.p. per relationem, mediante richiamo all'articolato parere del P.M., anche gli altri elementi citati in motivazione erano del tutto irrilevanti (foglietti manoscritti con nomi e cifre, foto di una donna e conversazione telefoniche con tale Cortesi); i foglietti manoscritti non erano mai stati in atti, né erano mai stati oggetto di sequestro; eppure proprio su questi elementi era stato basato il giudizio relativo al pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie.

Con una seconda doglianza articolata all'interno dello stesso motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione quanto alla compatibilità della misura gradata degli arresti domiciliari anche con strumenti di controllo elettronico, in violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni (motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del Seljmi.

3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv.282292-01;

Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01;

Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 26676-01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01).

4. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato, con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, la mancanza di elementi con carattere di novità, mentre è necessario sottolineare come il ricorrente non solo non si confronti con il contenuto logico e persuasivo dell'ordinanza impugnata, ma ometta di citare l'intervenuta condanna in primo grado per i fatti allo stesso ascritti, ad esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione, oltre la multa.

Nel caso in esame è stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione. (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. , Rv. 255652-01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. i- n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Turato, Rv. 246868-01).

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare gli argomenti già proposti con l'appello. Il Tribunale ha oggettivamente risposto alle censure proposte, qui pedissequamente riproposte, con particolare riferimento alla possibilità di applicare una misura meno afflittiva, atteso che nessuna delle allegazioni dedotte a fondamento di tale istanza (tempo decorso dalla applicazione della misura, corretto comportamento a seguito dell'ingresso nell'istituto penitenziario) può essere ritenuto elemento caratterizzato da novità.

Con tale motivazione, logica, approfondita e persuasivamente articolata il ricorrente non si confronta affatto. Non ricorre dunque alcuna violazione di legge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione e del tutto prive di allegazioni a supporto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale.5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a