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Sentenza — n. 37668/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal following revocation of residence order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the client withdrew the complaint after the residence order was revoked. The appellant argued violations of procedural and substantive laws regarding the gravity of suspicion for alleged crimes, but the defense subsequently renounced the challenge. The court ruled that the withdrawal, caused by the revocation of the measure, resulted in a lack of interest in the decision, rendering the appeal inadmissible without further judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant renounces the challenge due to a subsequent lack of interest not attributable to them, preventing any judgment on the merits.

Parole chiave

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lack of interest inadmissibility of appeal withdrawal of complaint revocation of residence order procedural dismissal trascuranza degli obblighi di mantenimento diritti della difesa restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 640 bis cod.pen
artt. 273 cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Graziano deducendo con distinti motivi: - violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRAZIANO RITA nato a GROSSETO il 15/10/1968 avverso l'ordinanza del 04/03/2022 del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia inviata dal difensore e procuratore speciale.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 4 marzo 2022, il tribunale della libertà di Venezia respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Graziano Rita avverso l'ordinanza di applicazione la misura cautelare dell'obbligo di dimora alla stessa perchè gravemente indiziata dei delitti di associazione a delinquere e varie ipotesi ex art. 640 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Graziano deducendo con distinti motivi: - violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 640 bis cod.pen. con riguardo a quei fatti di reato per i quali l'indagata aveva escluso di avere mai commesso alcun tipo di attività (capi 2 36789 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19) con riferimento al ritenuto fumus commissi delicti; in relazione a detti capi si censurava che il tribunale del riesame aveva dato per non contestata la responsabilità quando l'indagata aveva escluso qualsiasi forma di coinvolgimento; - violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 640 bis cod.pen., motivazione meramente apparente quanto capi 4-5, 20-21, 22-23 con riferimento al ritenuto fumus commissi delicti per i quali l'indagata aveva ammesso di essere stata coinvolta nell'attività di reperimento dei finanziamenti posto che l'ordinanza impugnata non aveva valorizzato il materiale delle intercettazioni e le prove documentali che doveva fare escludere la gravità indiziaria; - violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al fumus commissi delicti per il delitto associativo; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Con successivo atto trasmesso in cancelleria il difensore e procuratore speciale della ricorrente rinunciava all'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 L'intervenuta rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla revoca della misura impone la declaratoria di inammissibilità. Va ricordato che in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). Ne consegue che l'intervenuta revoca della misura cautelare disposta nel caso in esame prima della trattazione dell'impugnazione, comporta la inammissibilità del ricorso cui non segue altra statuizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. R ma, 28 settembre 2022 IL CONSIGLIER D )1T1 9x, DEPO