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Ordinanza — n. 31466/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against accessory penalties as manifestly unfounded and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bevilacqua and Fonzo inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the duration of a five-year public office interdiction, arguing it violated statutory limits, but the court found their arguments fundamentally inconsistent with the Penal Code. Since the penalties were fixed by law and within statutory limits, the court ruled the grievances legally unfounded and procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 29 cod. pen.; Art. 37 cod. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. The duration of accessory penalties fixed by law must be strictly interpreted; appeals challenging such fixed durations are inadmissible if the penalties fall within statutory limits and are not arbitrary.

Parole chiave

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accessory penalties duration public office interdiction manifestly unfounded appeals procedural inadmissibility fixed statutory limits court costs and fines penal code interpretation proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cod. pen.
Art. 37 cod. pen.
pen., che ha riguardo alle sanzioni accessorie con durata prefissata dalla legge, mentre l'art. 37 del codice penale trova applicazione allorquando la durata della pena accessoria non sia determinata dalla legge;
Art. 599-bis cod. proc. pen.
276102), la sanzione concretamente inflitta, rientrando nei limiti edittali e corrispondendo a quella prevista dalla legge, non è illegale; Ritenuto che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n.
Art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Tale rinunzia non compare tra gli atti trasmessi, mentre può leggersi in allegato al messaggio di posta elettronica una istanza, irricevibile, rivolta al giudice che procede nel merito ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen..
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
276102), la sanzione concretamente inflitta, rientrando nei limiti edittali e corrispondendo a quella prevista dalla legge, non è illegale; Ritenuto che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 29 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ALFONSO nato a NAPOLI il 02/03/1972 FONZO CRISTIANO nato a ROMA il 27/09/1973 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato le condanne del Tribunale di Velletri del 25/02/2021, riducendo le pene inflitte ad Alfonso Bevilacqua ed a Cristiano Fonzo in relazione al reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. ed altro.

Con comunicazione a mezzo p.e.c. in data 15 luglio 2022 il difensore di Cristiano Fonzo annunciava la trasmissione della rinunzia al ricorso. Tale rinunzia non compare tra gli atti trasmessi, mentre può leggersi in allegato al messaggio di posta elettronica una istanza, irricevibile, rivolta al giudice che procede nel merito ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.. Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso presentato in favore dell'imputato Bevilacqua nonché l'unico motivo dedotto nell'interesse dell'imputato Fonzo, con i quali si censura l'illegittimità della durata della pena accessoria irrogata (interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque), sono manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la disciplina normativa vigente in materia e, in particolare, con l'art. 29 cod. pen., che ha riguardo alle sanzioni accessorie con durata prefissata dalla legge, mentre l'art. 37 del codice penale trova applicazione allorquando la durata della pena accessoria non sia determinata dalla legge;

Considerato che l'ulteriore motivo di ricorso del Bevilacqua, con il quale si censura - peraltro genericamente - la violazione di legge in relazione al computo della pena irrogata, è inammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), la sanzione concretamente inflitta, rientrando nei limiti edittali e corrispondendo a quella prevista dalla legge, non è illegale; Ritenuto che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere