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Ordinanza — n. 29731/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing as personal appeal by defendant is inadmissible under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29731/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition without a registered defense attorney. The court noted that since the 2017 reform, personal appeals are generally prohibited except in specific exceptions not applicable here. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 cod. proc. pen.; Personal appeals by the accused are inadmissible unless specific statutory exceptions apply, requiring representation by a registered defense attorney for the concrete exercise of the right to appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal appeal prohibition defense attorney representation criminal procedure reform standing to appeal motivi di cassazione istanza di revisione penale oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
I. n. 103/2017
272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt.
art. 707 cod. pen
Con sentenza in data 20/01/2022, la Corte di appello di Torino confermava la condanna di Aissati Samir alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aissati Samir, nato in Algeria il 22/04/1970 avverso la sentenza n. 4865/2020 in data 20/01/2022 della Corte di appello di Torino, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con le forme del rito de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 20/01/2022, la Corte di appello di Torino confermava la condanna di Aissati Samir alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, Aissati Samir ha proposto ricorso per cassazione in proprio, sottoscrivendolo di persona.

3. Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso in Roma il 21