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Ordinanza — n. 29598/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing is inadmissible as it does not fit the narrow statutory grounds for post-conviction review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29598/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding the calculation of consecutive sentences falls outside the specific exceptions permitted for post-conviction appeals. The appellant challenged the trial court's application of the continuation rule under Article 416 of the Penal Code, arguing a violation of law. The court ruled that since the appeal concerns a sentencing decision made after the enactment of the relevant procedural reform, it must be examined de plano and is only admissible if it addresses the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality, none of which were met.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific grounds such as errors in legal qualification or sentencing illegality, excluding general challenges to the calculation of consecutive penalties.

Parole chiave

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post-conviction appeal sentencing review consecutive penalties de plano examination Cassation admissibility adeguamento della pena riesame dell'entità pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Art. 416, cod. pen.
pen., ritenuto più grave, e a numerosi altri i reati, in continuazione con esso, di cui all'art. 416, primo e quinto comma, cod.
Art. 648-bis, cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 17/11/2021, ha applicato nei confronti di Amarildo Leka la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 17/11/2021, ha applicato nei confronti di Amarildo Leka la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 648-bis cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., ritenuto più grave, e a numerosi altri i reati, in continuazione con esso, di cui all'art.
art. 624-bis cod. pen
pen., all'art. 624-bis cod. pen., agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKA AMARILDO, nato in Albania il 29/07/1989 avverso la sentenza del 17/11/2021 del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 17/11/2021, ha applicato nei confronti di Amarildo Leka la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., ritenuto più grave, e a numerosi altri i reati, in continuazione con esso, di cui all'art. 416, primo e quinto comma, cod. pen., all'art. 624-bis cod. pen., agli artt. 56 e 624- bis cod. pen., agli artt. 4, secondo comma, lett. a), e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e agli artt. 56 e 628 cod. pen. Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena a titolo di continuazione, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de