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Ordinanza — n. 29596/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed as it lacks statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29596/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised, a defect in the reasoning regarding acquittal, does not fall within the limited statutory exceptions for reviewing agreed sentences. The appellant argued the lower court failed to acquit under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court noted that post-2017 agreements can only be challenged for specific issues like the expression of the defendant's will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the narrow criteria for cassation review of such judgments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning regarding acquittal.

Parole chiave

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agreed sentence appeal cassation admissibility defect in reasoning acquittal under art 129 criminal procedure code motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Art. 129, cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 04/03/2022, ha applicato nei confronti di Giuseppe D'Auria la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 612 cod. pen
(capo 2), all'art. 612 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante: Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38235 del 05/06/2018, Pace
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA GIUSEPPE, nato a Taranto il 18/05/1971 avverso la sentenza del 04/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 04/03/2022, ha applicato nei confronti di Giuseppe D'Auria la pena concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 61, n. 11-quinques, cod. pen. (capo 1), agli artt. 610, 635, secondo comma, n. 1), in relazione all'art. 625, n. 7), e 61, n. 2), cod. pen. (capo 2), all'art. 612 cod. pen. (capo 3), agli artt. 337, 582, 585 e 61, n. 2), cod. pen. (capo 4) e agli artt. 628 e 61, n. 10), cod. pen. (capo 5). Considerato che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 05/06/2018, Pace, non massimata); Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de