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Sentenza — n. 25034/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to tax evasion charge qualification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25034/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the challenge to the charge qualification was manifestly unfounded. The appellant argued the act was merely an administrative tax evasion, but the court noted the indictment clearly stated the intent to evade VAT for third parties FIDO and DONADEO. Consequently, the court ruled the legal characterization was not erroneous and imposed a fine of €4,000 for the frivolous appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded, and the appellant may be condemned to pay court costs and a monetary fine for the relevant gross negligence.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal tax evasion charge inadmissible criminal appeal gross negligence sanction VAT evasion intent sottrazione dell'iva fatture fittizie elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVINO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 29/02/1976 avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI (GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE) udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale FRANCESCA ROMANA PIRRELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Giuseppe Savino ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il GUP del Tribunale di Napoli ha accolto la sua richiesta di "patteggiamento", dolendosi dell'asserita illegittimità della avvenuta riqualificazione del reato di cui al capo F) come "concorso nella emissione di false fatturazioni", poiché il fatto, come contestato, costituirebbe mero illecito amministrativo di elusione fiscale, posto in essere a proprio vantaggio, in difetto della finalità di assicurare l'evasione dell'IVA a terzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile poiché presentato per un motivo manifestamente infondato, atteso che il capo d'imputazione in oggetto reca chiara menzione della finalità di consentire l'evasione dell'IVA ai terzi FIDO e DONADEO, e conseguentemente la qualificazione giuridica del fatto contestato, così come proposta dalle parti instanti e positivamente delibata dal giudice a quo, non risulta prima facie erronea o strumentale. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta macroscopica colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così