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Sentenza — n. 24288/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for theft due to victim's remission of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming a theft conviction because the victim subsequently remitted the complaint. The defendant argued for the conviction's validity, while the prosecution insisted the crime was extinguished by the remission. The court ruled that the procedural outcome must reflect the legal fact that the victim's remission extinguished the criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 100 c.p.p.: The crime of theft is extinguished by the remission of the complaint, requiring the annulment of a conviction rendered after such remission has occurred.

Parole chiave

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remission of complaint extinguishment of crime theft conviction annulment victim's forgiveness procedural extinction inadempimento reiterato ripetizione dell'indebito mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
Art. 100 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUCCHERI MARINELLA nata a CASTROREALE il 23/10/1976 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; lette le conclusioni scritte ai sensi citata norma formulate dal difensore di fiducia dell'imputata che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO1.

Marinella Buccheri, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 16/12/2019 in relazione al reato di cui all' art.646 cod. pen. rilevando che nelle more la persona offesa Giovanni Torre aveva proceduto alla remissione della querela e che, conseguentemente, doveva pronunziarsi sentenza di estinzione del reato per remissione di querela.

2. Osserva il Collegio che stante la sopravvenuta remissione della querela ad opera del querelante Giovanni Torre ritualmente accettata dall' imputata, secondo quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti, la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell'intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela. Le spese rimangono a caricata della querelata.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 Maggio 2022 Il Consigliere Estensore Il Presi ente