Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22938/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for procedural nullity but dismisses conviction due to statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22938/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment due to the failure to notify the defense attorney of the appeal date, violating procedural nullity rules. Although the procedural defect was confirmed, the conviction was not reinstated because the crime of fraud had expired under the statute of limitations. Consequently, the court set aside the judgment without remanding the case for retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 157, 161, cod. pen.: A procedural nullity arising from the failure to notify the defense attorney of the appeal date warrants annulment, but if the offense has subsequently expired under the statute of limitations, the judgment must be annulled without remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity omitted notification statute of limitations annulment without remand fraud offense defense attorney rights criminal procedure notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Da qui la denuncia di nullità ai sensi dell'art. 178, co.
Art. 179, cod. proc. pen.
in combinato con l'art. 179, cod.proc.pen.
Art. 640, comma primo, cod. pen.
Infatti, guardando al massimo edittale comminato dall'art. 640, comma primo, cod.pen.
Art. 157, cod. pen.
Art. 161, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNCO RENATO nato il 30/04/1978 a CANICATTI' avverso La sentenza del 20/12/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Brunco Renato impugna la sentenza in data 20/12/2019 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza in data 18/03/2019 del Tribunale di Agrigento che lo aveva condannato per il reato di truffa. 1.1. Erronea applicazione di una norma processuale, per omessa notifica al difensore del decreto di fissazione del giudizio di appello. Con un unico motivo si deduce l'omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, in quanto inviato a mezzo PEC all'omonimo collega Avvocato Salvatore Loggia, classe 1971 mentre il difensore dell'appellante era Salvatore Loggia, ma classe 1981. Da qui la denuncia di nullità ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c), v cod.proc.pen. in combinato con l'art. 179, cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti processuali -consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata- risulta che il decreto di citazione in appello non è stato notificato all'indirizzo PEC del difensore di Brunco, bensì a un suo omonimo. Da ciò consegue l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del difensore, così configurandosi una nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

2. La sentenza va dunque annullata, ma l'annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto il reato si è estinto per prescrizione. Infatti, guardando al massimo edittale comminato dall'art. 640, comma primo, cod.pen. (anni tre di reclusione), al tempo di commissione del reato così come indicato nell'imputazione (02/08/2012), a quanto disposto dagli artt. 157 e 161, cod.pen. oltre che tenendo conto degli atti interruttívi e considerando l'assenza di cause di sospensione, il reato si è estinto per prescrizione il 02/02/2020. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 3 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saraco Lucia