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Sentenza — n. 22491/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention measure due to loss of interest after conviction execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's conviction had already been executed. The applicant challenged the appellate court's rejection of his request to replace prison custody with home arrest, arguing flaws in the reasoning. The court ruled that once the final sentence is enforced, the legal interest to challenge the prior detention measure disappears, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; The requirement of a persisting interest for admissibility is lost when the underlying conviction becomes executable, as the enforcement of the final sentence supersedes the need to review the detention measure.

Parole chiave

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loss of legal interest execution of sentence custody measure appeal surrender of interest inadmissibility of appeal final judgment effect detention measure review misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Ciò rilevato, si deve osservare che la Corte di cassazione ha da tempo statuito che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve persistere fino al momento della decisione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
251694-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
208165-01; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia
208166-01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi
282549- 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves
281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIUSEPPE, nato ad Angri il 29/08/1971 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; letta la nota dell'avv. MICHELE ALFANO, difensore di Ferrara Giuseppe, con la quale si comunica che lo stesso Ferrara «è stato condannato con sentenza passata in giudicato e già posta in esecuzione»; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 17/01/2022, il Tribunale di Salerno rigettava l'appello proposto da Giuseppe Ferrara contro l'ordinanza del 26/11/2021 della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Ferrara, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce «[o]messa motivazione; illogicità della stessa in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta delle misure». Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[o]messa motivazione in ordine alla adeguatezza della misura».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve rilevare che, con nota del 6 aprile 2022, l'avv. Michele Alfano ha comunicato gli avvenuti passaggio in giudicato ed esecuzione della sentenza di condanna per i reati per i quali era stata applicata la misura cautelare, come risulta dall'allegato ordine di esecuzione. Ciò rilevato, si deve osservare che la Corte di cassazione ha da tempo statuito che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve persistere fino al momento della decisione (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165-01; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169-01). Nel caso di specie, la sopravvenuta esecuzione della sentenza di condanna per i reati per i quali era stata applicata la misura cautelare fa sì che il ricorso non sia più sorretto dall'interesse, atteso che, dal momento in cui la pena irrogata viene posta in esecuzione, l'eventuale fondatezza delle tesi, sostenute nel ricorso, dei vizi motivazionali dell'ordinanza del giudice dell'appello cautelare non potrebbe avere alcuna rilevanza, giacché al titolo costituito dell'ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare si è ormai sovrapposto il diverso titolo — che ha il suo fondamento nel giudicato — costituito dall'ordine di esecuzione della pena detentiva (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169-01, cit., concernente proprio una fattispecie, relativa all'impugnazione di un provvedimento de libertate emesso dal giudice dell'appello, nella quale la Corte ha ritenuto che fosse venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione in quanto, nelle more del ricorso per cassazione, era divenuta esecutiva la sentenza di condanna alla pena detentiva inflitta in secondo grado). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Poiché non vi è soccombenza delle parti, atteso che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopravvenuto alla proposizione dello stesso, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento né delle spese del procedimento né della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549- 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.,(2=122= cod. proc. pen. Così deciso il 24/05/2022. Il Presid