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Sentenza — n. 22467/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming invalid service of summons due to erroneous duplicate notification to counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's confirmation of the defendant's liability stood. Although the appellant argued the summons was invalid because it was also sent to his lawyer via PEC, the court found the primary notification to the defendant at his elected domicile was legally valid and unchallenged. Consequently, the appeal was rejected as groundless, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 161 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A procedural defect in duplicate notification to counsel does not invalidate a legally effected summons to the defendant, rendering an appeal based on such nullity inadmissible.

Parole chiave

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service of process duplicate notification valid summons inadmissible appeal court costs criminal procedure elected domicile notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCA GIUSEPPE nato a CAVA DE' TIRRENI il 27/08/1961 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mariaemanuela Guerra ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la responsabilità del ricorrente per il reato previsto dagli artt. 56 e 642 cod. pen.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in appello presso il domicilio eletto dall'imputato: la notifica sarebbe stata effettuata illegittimamente ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il decreto di citazione a giudizio in appello risulta essere stato notificato a mani del ricorrente il 22 febbraio 2021 con relata di notifica in atti firmata dall'ufficiale giudiziario, non contestata con il ricorso. E' vero che la notifica veniva duplicata erroneamente e spedita via pec "anche" al difensore, ma tale circostanza e.'" irrilevante tenuto conto della sussistenza di una notifica legittima. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente, tenuto conto della ragioni della inammissibilità, in C 4000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 aprile 2022 L'esten