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Ordinanza — n. 20189/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lack of motivation is no longer a valid ground under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20189/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's failure to motivate the sentence was no longer a permissible ground for review under the amended Code of Criminal Procedure. The appellant argued the judgment lacked reasoning, but the Court held that post-2017 reforms restricted appeals to specific issues like legal qualification and the defendant's consent, excluding procedural defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are now limited to specific grounds such as legal qualification and consent, excluding defects in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation sentencing agreement Code of Criminal Procedure procedural reform cassation review court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Foggia, con sentenza in data 22/1/2022, applicava nei confronti di Cenicola Michele la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235).
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENICOLA MICHELE nato a LUCERA il 22/06/1968 avverso la sentenza del 21/01/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; .

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Foggia, con sentenza in data 22/1/2022, applicava nei confronti di Cenicola Michele la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo carenza di motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma 20 aprile 2022 I Consigliere est. tt. Ignazio Il Presidente DEPOSITATO IN CAN