Criminal appeal dismissed as inadmissible due to personal filing by defendant violating new procedural legitimacy rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally filed the petition after the new procedural rules took effect. The lower court had previously reduced the sentence based on a settlement agreement, but the appellant's direct filing violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure regarding standing. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal filed personally by the defendant against a judgment rendered under new procedural rules is inadmissible due to lack of legitimate standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO PIETRO GIOVANNI nato a ACI CATENA il 24/06/1978 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La corte di appello di Catania, con sentenza in data 23/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GUP presso il tribunale di Catania, del 04/12/2013, riducendo la pena inflitta a Pappalardo Pietro Giovanni in relazione ai reati di cui agli artt. 99, comma 4, 56, 629, comma 2 e 61, n. 2, 582, 585 c.p. Ricorreva personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 20 aprile 2022 Il onsigliere est.
D Il Presidente Dott. iolvan i Diotallevi 'P`r, 4 -4