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Sentenza — n. 19585/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal of appeal after home detention granted due to health incompatibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request following the granting of home detention. The appellant, a detainee facing health incompatibility with prison conditions, had previously challenged an appellate order partially rejecting his request for such incompatibility. The court ruled that the subsequent withdrawal of the appeal due to the new measure constituted a lack of interest, precluding any costs or fines.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the judgment, as the subsequent loss of interest in the decision does not constitute a loss of the case.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest home detention health incompatibility inadmissible appeal procedural withdrawal costs exemption regime penitenziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALTO NICOLO' nato a Borgetto 1'1/7/1955 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Palermo il 15 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta Coccomello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Palermo ha parzialmente respinto la richiesta presentata nell'interesse di Salto Nicolò, sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere nella Casa circondariale di Catanzaro, di dichiarare la incompatibilità delle condizioni di salute del predetto con il regime penitenziario. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con nota trasmessa il 31 gennaio 2022, il difensore dell'indagato ha comunicato di volere rinunciare al ricorso presentato in quanto nelle more del giudizio al suo assistito sono stati concessi gli arresti domiòiliari, stante l'accertata incompatibilità delle sue condizioni di salute con il trattamento penitenziario.

Alla nota è stata allegata copia del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Palermo il 28 gennaio 2022. Alla stregua di tale comunicazione si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01)

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/3/2022 Il Consigliere Estensore Il Preside te MARI NIELA BORSELLINO GEPPINO n t