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Sentenza — n. 17710/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against GIP denial of prisoner visit rights due to lack of specific reasoning regarding closed investigations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order denying a prisoner visit rights request, ruling the decision lacked proper legal reasoning. The defense argued that closing preliminary investigations should have removed the obstacle to visits with co-defendants, yet the GIP merely repeated past denials without addressing this new fact. The Court found the original order constituted apparent reasoning, violating the constitutional right to appeal and ordering a retrial before a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 111, comma 7, Cost.: Decisions on prisoner visit requests are appealable; a ruling is void if it relies on apparent reasoning that fails to address specific factual changes or new arguments presented by the defense.

Parole chiave

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prisoner visit rights preliminary investigations closure apparent reasoning GIP order annulment constitutional right to appeal co-defendant visits Italian criminal procedure condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
1.1.Si premette che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost., dunque per violazione di legge (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 3729 del 24/11/2015
111, comma settimo, Cost., dunque per violazione di legge (Sez. 6, Sentenza n. 3729 del 24/11/2015; dep.
Sez. 2, Sentenza n. 23760 del 06/05/2015
265927 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014
Sez. 6, Sentenza n. 21525 del 18/06/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBINO BENEDETTO nato a PALERMO il 31/08/1958 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni dei PG Franca Zacco che chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2021 rigettava l'istanza con la quale il difensore dei ricorrente, ristretto in carcere in seguito all'applicazione di misura cautelare personale, chiedeva l'autorizzazione al colloquio personale con la figlia Rubino Roberta (coindagata e sottoposta all'obbligo di presentazione alla PG) e del colloquio telefonico con la moglie Puleo Antonina (coindagatq, ristretta agli arresti domiciliari). Il giudice, acquisito il parere negativo del pubblico ministero, richiamava i precedenti provvedimenti di diniego - basati sulla valorizzazione della circostanza che le persone con le quali avrebbe dovuto svolgersi i colloqui erano indagate nello stesso procedimento - e rigettava l'istanza. t 2.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che il provvedimento di rigetto non teneva conto del fatto che era stato notificato a tutti gli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la chiusura delle indagini depotenzierebbe il valore ostativo della circostanza che le persone che richiedevano il colloquio fossero coindagate del ricorrente. Si allegava,inoltre,che non era stato disposto alcun divieto dì incontro e che il giudice per le indagini preliminari aveva consentito che altri indagati (come il Rubino Giuseppe e la Puleo Antonina) fossero ristretti agli arresti domiciliari nella stessa abitazione.

In sintesi: si deduceva che il provvedimento di rigetto sarebbe privo di idonea motivazione e comprimerebbe un diritto fondamentale del Rubino, tenuto conto del fatto che non era più ravvisabile alcuna esigenza di tutela del corretto svolgimento delle indagini, ormai concluse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1.Si premette che i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost., dunque per violazione di legge (Sez. 6, Sentenza n. 3729 del 24/11/2015; dep. 2016, Avola, Rv. 265927 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23760 del 06/05/2015, Di Giovanni, Rv. 264388). E' pacifico che nell'area semantica della "violazione di legge" debbano ricomprendersi la motivazione inesistente e quella apparente, ovvero quella che sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o che si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ovvero, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01;

Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01) . Nel caso in esame il collegio ritiene che si verta in un caso di motivazione apparente: il provvedimento impugnato si limita i infattiga richiamare le precedenti decisioni reiettive, senza confrontarsi con le allegazioni difensive e, segnatamente, con il tema della attenuazione delle esigenze investigative correlato alla chiusura delle indagini. 1.1. Si dispone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma Sezione G.I.P. in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma sezione G.i.p. in diversa persona fisica Così deciso in Roma, il giorn