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Sentenza — n. 17704/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the court's remittal to civil court on asset ownership is not a final decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17704/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Matteo Gnaccarini's appeal inadmissible against a second-instance judgment confirming his conviction for aggravated fraud. The appellant argued that the appellate court erred by refusing to return a seized bank draft, claiming it was not proceeds of crime. The court ruled that the appellate decision merely remitted the ownership question to a civil judge, lacking any definitive ruling on the criminal case itself. Consequently, the appeal was rejected because it targeted a non-final, interlocutory procedural step rather than a substantive judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 322-ter c.p.; The criminal court's remittal of a seized asset's ownership to the civil judge is an interlocutory act without decisive content and is therefore inadmissible as an appealable final judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal interlocutory act civil remittal asset confiscation non-final decision restituzione dell'assistenza sociale confisca dei proventi di reato incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 322-ter c.p.
Matteo Gnaccarini ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione dell'art. 322-ter cod.
art. 322-ter cod. pen
Matteo Gnaccarini ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione dell'art. 322-ter cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali, non anche - in difetto di una apprezzabile negligenza - al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018
Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep.
Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014
274805 - 01; Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GNACCARINI MATTEO nato a VIMERCATE (MB) il 05/04/1991 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; e

RITENUTO IN FATTO

1. Matteo Gnaccarini ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sua condanna in ordine al reato di truffa aggravata alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale), deducendo violazione dell'art. 322-ter cod. pen. quanto alla mancata restituzione dell'assegno circolare di cui il Tribunale aveva disposto la confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, presentato contro una statuizione non definitiva, come tale non impugnabile, è inammissibile.

1. Il ricorrente aveva chiesto, nell'atto di appello, la restituzione dell'assegno circolare in sequestro (asseritamente non costituente prezzo o profitto del reato).

2. La Corte di appello, "in punto confisca" (f. 6 della sentenza impugnata) ha osservato che "l'assegno circolare originale non può essere restituito all'imputato, non essendo definita la questione civilistica".

3. Ritiene il collegio che la predetta statuizione, non definitiva perché rimette implicitamente la questione dell'appartenenza dell'assegno in oggetto (logicamente preliminare rispetto alla decisione sulla istanza di restituzione) al giudice civile, è inoppugnabile. Questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 274805 - 01; Sez. 2, n. 35665 del 16/05/2014, Rv. 259981 - 01) ha, infatti, già chiarito che è inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali, non anche - in difetto di una apprezzabile negligenza - al pagamento di una sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/01/2022 Il Consigliere es nsore, Il Presidente Sergio Beltr ni Mati