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Sentenza — n. 10359/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as prescription occurred after appellate judgment, barring non-punibility claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10359/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the statute of limitations for the crime had expired after the appellate judgment was rendered. The defendant argued that procedural norms regarding non-punibility under Article 129 of the Code of Criminal Procedure were violated due to the prescription of the offense. The court ruled that an inadmissible appeal cannot establish a valid relationship for raising non-punishment causes, thereby preventing the court from declaring the crime unpunished.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The inadmissibility of a cassation appeal precludes the formation of a valid relationship for impugnation, thereby barring the possibility of raising and declaring causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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statute of limitations non-punishment causes cassation inadmissibility appellate judgment criminal procedure code perizia medica superata accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Primo motivo: inosservanza delle norme processuali e conseguente mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., in presenza di reato che risulta prescritto.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
art. 129 cod. proc. pen
Primo motivo: inosservanza delle norme processuali e conseguente mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., in presenza di reato che risulta prescritto.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001
217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
Sez. 2 U, n. 23428 del 22/03/2005
219531; Sez. 2 U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Piano Antonio, nato ad Avellino il 15/10/1978, rappresentato ed assistito dall'avv. Raffaele Tecce, di fiducia avverso la sentenza n. 164/2018 in data 13/01/2020 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Mastroberardino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto dell'assenza del difensore del ricorrente

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 13/01/2020 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Avellino che in data 28/11/2016 aveva condannato Antonio De Piano alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 516 di multa per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al 08/10/2009.

2. Avverso la sunnominata sentenza, nell'interesse di Antonio De Piano, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. Primo motivo: inosservanza delle norme processuali e conseguente mancata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., in presenza di reato che risulta prescritto.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Preliminarmente, sentiti il Procuratore generale d'udienza che ha manifestato la propria opposizione, va disattesa l'istanza difensiva di differimento dell'odierna udienza in presenza di dichiarato stato febbrile del difensore, impedimento comunicato dall'interessato in data 02/02/2022 ore 20.35 a mezzo posta certificata e non documentato da alcuna certificazione medica di supporto, non trasmessa nella contestualità e, in ogni caso, non pervenuta all'Ufficio entro le ore 11,50 del 03/02/2022, orario di inizio della presente udienza.

5. La prescrizione risulta essere maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello. Invero, si è in presenza di reato commesso in epoca anteriore e prossima al 08/10/2009. Il termine prescrizionale ordinario, aumentato degli eventi interruttivi, è pari ad anni dieci. Allo stesso va aggiunti nove mesi e nirri ventisette giorni di sospensione per i seguenti intervenuti differimenti d'udienza: -dal 28/10/2013 al 19/05/2014, per legittimo impedimento del difensore (sospensione massima, sessantuno giorni, giusto quanto previsto dalla sentenza: cfr., Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci); -dal 19/05/2014 al 10/11/2014, per astensione del difensore dalla partecipazione all'udienza per adesione all'agitazione sindacale di categoria (pari a cinque mesi e ventidue giorni); -dal 09/03/2020 al 11/05/2021, ex art. 83 d.l. 18/2020 conv. dalla I. 27/2020 (giorni sessantaquattro cfr., Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna). La prescrizione si fissa così definitivamente al 03/08/2020. Fermo quanto precede, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. 2 U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 03/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presiden