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Sentenza — n. 9960/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming double jeopardy for separate fraud and unauthorized appropriation charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that a prior conviction for fraudulent bankruptcy barred prosecution for unauthorized appropriation of a leased vehicle under the principle of ne bis in idem. The court rejected this, noting the fraud involved company funds while the appropriation concerned a specific car, representing distinct criminal facts. Furthermore, the request for general leniency was denied due to the appellant's three prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 649 c.p.p.; Art. 62 bis, 133 c.p.: The principle of ne bis in idem does not apply to distinct criminal facts involving different objects and legal interests, and general leniency requires positive conduct elements absent in recidivists.

Parole chiave

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ne bis in idem unauthorized appropriation fraudulent bankruptcy general leniency distinct criminal facts recidivism inadmissible appeal infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 649 c.p.p.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 649 codice penale poiché Rosati è stato condannato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi alla società EM.GA .PI s.a.s.
Art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA, sul ricorso proposto da: ROSATI PIERGIACINTO nato a San Benedetto del Tronto il 18 luglio 1965 avverso la sentenza resa l'8 giugno 2020 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 10 ottobre 2017 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con cui è stata dichiarata la responsabilità di Piergiacinto Rosati in ordine al delitto di appropriazione indebita di un'autovettura, di cui aveva il possesso in forza di un contratto di leasing. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 649 codice penale poiché Rosati è stato condannato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi alla società EM.GA .PI s.a.s. e, come responsabile di tale società, aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto ad un'autovettura BMW.

Dal marzo del 2012 i canoni di locazione non erano stati più pagati e non avendo provveduto alla restituzione del veicolo era stata sporta querela per appropriazione indebita. L'appropriazione indebita secodno il ricorrente è già stata oggetto del procedimento inerente la bancarotta patrimoniale e, pertanto, deve essere pronunziata sentenza di non doversi procedere per ne bis in idem ai sensi dell'articolo 649 codice procedura penale. 2.2 violazione degli articoli 62 bis e 133 codice penale e vizio di motivazione poiché la corte ha respinto la richiesta di attenuanti generiche osservando che non emergono elementi positivi nella condotta dell'imputato e il predetto risulta gravato da tre precedenti, mentre il beneficio può essere applicato anche quando il fatto criminoso sia obiettivamente grave e il reo abbia precedenti penali. 3.111 primo motivo di ricorso è inammissibile poiché introduce una censura che non è stata dedotta con i motivi di appello.

Il motivo è peraltro manifestamente infondato poiché l'imputato risponde di bancarotta fraudolenta e tale reato consiste nella distrazione di fondi della società di cui era legale rappresentante per finalità estranee agli obiettivi aziendali. Nel caso di specie invece risponde per essersi appropriato indebitamente di una vettura non sua, ma concessa soltanto in leasing, nonostante gli fosse stata intimata la restituzione, a causa della morosità. Trattasi di vicende diverse e del tutto svincolate tra loro che certamente non possono dar luogo alla violazione dell'articolo 649 codice procedura penale, per ostacolo di precedente giudicato. 3.2 II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, osservando che l'imputato risulta gravato da tre precedenti condanne irrevocabili.

Tanto basta per giustificare il diniego delle attenuanti generiche che, per esplicito dettato normativo, non possono essere concesse neppure in presenza della condizione di incensurato, qualora non sussistano elementi positivi nella condotta del o nella vicenda che possano giustificare la concessione. Il motivo è peraltro generico poiché il ricorrente non deduce neppure quali elementi positivi avrebbero potuto giustificare una diversa valutazione della corte e sono stati invece trascurati. 4.L'inammissibilità dei ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 2 febbraio 2022 il consigliere estensore Il Presidente Maria Djel Bors