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Sentenza — n. 7526/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preliminary investigation judge's refusal to validate arrest warrant due to lack of flight risk evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed the Preliminary Investigation Judge's refusal to validate an arrest warrant, arguing the judge erred by considering post-arrest facts and misinterpreting Italian citizenship as negating flight risk. The court declared the appeal inadmissible because the flight risk must be based on specific, personalized elements rather than mere temporary irreperibility or the crime's title. Consequently, the temporary inability to locate the suspects after the robbery did not constitute sufficient proof of flight risk to justify the warrant's invalidation.

Regesto Legislator

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Art. 384, comma 1, c.p.p.; Art. 606, lett. b) e e), c.p.p.: The flight risk required to validate an arrest warrant cannot be presumed solely from the charge or temporary irreperibility, but must be grounded in specific, personalized circumstances demonstrating a concrete danger of escape.

Parole chiave

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arrest warrant validation flight risk assessment temporary irreperibility preliminary investigation Italian citizenship relevance procedural admissibility specific personalized elements pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 384, comma 1, c.p.p.
Art. 606, lett. b), c.p.p.
cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 606, lett. e), c.p.p.
cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 274, lett. b), c.p.p.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Milano lamentando , con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003
Sez. 1, n. 780 del 09/02/1998
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: CARLOMAGNO FRANCO nato a CANTU' il 04/05/1991 CONTE MONICA nato a MONZA il 05/12/1979 avverso l'ordinanza del 17/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 17 settembre 2021, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il tribunale di Milano, non convalidava il fermo di Carlomagno Franco e Conte Monica, gravemente indiziati del delitto di concorso in rapina ai danni di un supermercato, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Milano lamentando , con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. poiché il G.I.P. avrebbe dovuto tenere conto dei soli elementi noti alla P.G. al momento del fermo e non anche di circostanze sopravvenute all'interrogatorio degli indagati; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione al pericolo di fuga posto che lo stesso doveva ravvisarsi in relazione allo stato di irreperibilità degli indagati successivo la rapina; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. quanto alla circostanza della cittadinanza italiana degli indagati che erratamente era stata valutata quale escludente il pericolo di fuga; - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, e desumibili da circostanze concrete. L'atto di colui che si allontana dal luogo in cui è stato commesso il reato e si rende momentaneamente irreperibile, non va pertanto confuso con il pericolo di fuga, altrimenti il provvedimento di fermo sarebbe legittimo in tutti i casi in cui l'indagato non sia stato arrestato nella flagranza ovvero il reato venga accertato successivamente (Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, Rv. 228486 - 01).

Con altra pronuncia si è ancora affermato come il "pericolo di fuga" atto a giustificare, ai sensi dell'art.384,comma 1,c.p.p.,i1 fermo dell'indiziato di un delitto, non può dirsi superato a causa della sopravvenuta effettività della fuga sol perché lo stesso indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" (equiparata dall'art.274,Iett.B,c.p.p.,ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare ivi prevista,a quella costituita dal "pericolo di fuga", mentre una tale equiparazione non si rinviene nell'art.384,comma 1,stesso codice),deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia (Sez. 1, n. 780 del 09/02/1998, Rv. 209854 - 01).

In forza dei predetti principi deve, quindi, essere escluso che l'allontanamento dal luogo di consumazione dei fatti successivo il delitto ed anche una momentanea irreperibilità sia elemento già sintomatico del pericolo di fuga. Pertanto, nel caso in esame lo stato di senza fissa dimora di entrambi gli indagati non vale a provare la sussistenza concreta del pericolo di fuga come correttamente già evidenziato dal giudice della convalida; né l'avvenuto svolgimento di indagini ai fini della identificazione degli indagati può essere indice di sottrazione volontaria alle ricerche.

Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile perché manifestamente non fondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 14 gennaio 2022 IL ONSIGLIERE+5j. D grì