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Ordinanza — n. 6563/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal converted to appeal due to defect of reasoning in first-instance criminal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6563/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court converted the cassation appeal into an appeal because it contained complaints regarding the defect of reasoning in the first-instance judgment. The defendant argued that the court failed to apply the exemption for indigence under Article 54 of the Penal Code and improperly set the fine. The court ruled that such complaints on the quality of reasoning cannot be raised directly in cassation and must be addressed in the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 593 cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3 cod. proc. pen.: A cassation appeal containing complaints regarding the defect of reasoning of the first-instance judgment must be converted into an appeal and transmitted to the court of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion defect of reasoning appellate jurisdiction criminal procedure law indigence exemption stato di bisogno fabbisogno abitativo obbligo di alloggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 593 cod. proc. pen.
2.1 Il ricorso deve essere convertito in appello essendo stato proposto avverso sentenza di primo grado di condanna alla pena della multa e, quindi, appellabile ex art. 593 cod.proc.pen..
Art. 569, comma 3 cod. proc. pen.
pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum"., e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
cod.proc.pen., lamentava violazione dell'art. 606 lett.
Art. 54 cod. pen.
in relazione alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava violazione dell'art.
art. 54 cod.pen
in relazione alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen.
art. 593 cod.proc.pen
2.1 Il ricorso deve essere convertito in appello essendo stato proposto avverso sentenza di primo grado di condanna alla pena della multa e, quindi, appellabile ex art. 593 cod.proc.pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834
(Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMENTO ROSARIA nato a PALERMO il 04/12/1984 avverso la sentenza del 04/11/2019 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 4 novembre 2019, il tribunale monocratico di Palermo, dichiarava Casamento Rosaria responsabile del reato di occupazione abusiva di alloggio popolare e la condannava alla pena di 600 euro di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod.pen. che doveva ritenersi sussistente alla luce delle condizioni di indigenza dimostrate dall'ammissione al gratuito patrocinio. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso deve essere convertito in appello essendo stato proposto avverso sentenza di primo grado di condanna alla pena della multa e, quindi, appellabile ex art. 593 cod.proc.pen.. Ed invero il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum"., e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834 - 01). E nel caso di specie il ricorso propone una serie di doglianze in punto difetto di motivazione estranee all'oggetto del ricorso per saltum proponibile solo per violazione di legge.

P.Q.M.

Dispone la conversione del ricorso in appello ed ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello di Palermo per il giudizio. Rbrna, 25 gennaio 2022 I ONSIGLIER EST. kC .\, i , llu n e•I'2#. u - ' IL PRES ENTE Dott. Gep,pi go LEPOSITATO I