Italian court dismisses appeal claiming nullity of summons due to domicile election while in detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Ahmed Elazouzi inadmissible regarding the nullity of court summons. Although the appellant argued his elected domicile at his lawyer's office was invalid because he was in detention at the time, the court found no legal impediment to such an election. The court reasoned that the summons effectively reached the appellant through his lawyer and that the defect was never raised during the trial, thus curing any potential issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, 161, 171 c.p.p.: An election of domicile made by a detained defendant does not render notifications null if the lawyer receives them and the defendant does not contest lack of knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Elazouzi Ahmed, nato in Marocco il 18/02/1965, avverso la sentenza del 26/09/2019 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona emessa il 5 dicembre 2017 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare.
2. Ricorre per cassazione Ahmed Elazouzi, deducendo:1) violazione di legge e nullità delle sentenze di primo e secondo grado quale conseguenza della omessa notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale ed alla Corte di appello. Secondo il ricorrente, l'elezione di domicilio da lui effettuata presso lo studio del suo difensore di fiducia - al quale, in questa veste, erano stati notificati entrambi i decreti di citazione per il primo ed il secondo grado del processo - sarebbe da considerare inesistente in quanto avvenuta quando l'imputato si trovava in stato di detenzione, in violazione degli artt. 156 e 161 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. L'elezione di domicilio avvenuta da parte del ricorrente mentre si trovava in stato di detenzione anziché all'atto della scarcerazione, non configura alcuna ipotesi di nullità delle notificazioni ex art. 171 cod. proc. pen., non essendo impedita da alcuna norma di legge ed essendo idonea a raggiungere lo scopo cui l'atto era predestinato, non avendo il ricorrente eccepito alcunché sulla sua effettiva conoscenza del processo. Peraltro, non risulta che tale eccezione d (presunta) nullità fosse mai stata eccepita nei gradi di merito, sicché la presenza del difensore di fiducia o di un suo sostituto, tanto nel primo che nel secondo grado di giudizio, avrebbe comunque avuto l'effetto di sanare ogni difetto di notifica al ricorrente dei decreti di citazione a giudizio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 28.01.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari po Messini D'Agostini n.e,t, (A/L" ;5