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Sentenza — n. 4969/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific correlation with the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4969/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Baratto's appeal inadmissible because it lacked specific correlation with the Tribunal of Naples' reasoning. Baratto argued the trial court ignored relevant comparisons regarding co-defendants' treatment and failed to properly assess his home in Scalea. The court ruled the appeal aspecific because it focused on marginal observations rather than the core grounds for rejecting the bail request.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically correlate with the essential reasons given by the lower court for the decision.

Parole chiave

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lack of specific correlation inadmissible appeal procedural defect bail request aspecificity of grounds motivo della detenzione restrizione di libertà tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente rivolge le proprie censure a queste due ultime osservazioni, da ritenersi del tutto marginali rispetto al nucleo essenziale della motivazione, costituito dal mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.
Art. 616, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARATTO GIOVANNI nato a NAPOLI il 15/03/1966 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO;

1. Baratto Giovanni ricorre avverso l'ordinanza del 9/6/2021 del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data 17.5.2021 del Tribunale di Napoli,, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con altra meno afflittiva, in relazione al reato di tentativo di estorsione aggravata dalle modalità mafiose e resistenza a P. U.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di motivazione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto irrilevante la comparazione del trattamento cautelare riservato ai coimputati che -a differenza di Baratto- hanno optato per la celebrazione del giudizio con il rito abbreviato, sul presupposto che i giudicanti non conoscevano la posizione di costoro.

Secondo il ricorrente, invece, il tribunale aveva tutti gli strumenti e gli atti utili ad effettuare la comparazione richiesta. Il ricorrente lamenta altresì l'illogicità della motivazione adottata per negare la possibilità di disporre gli arresti domiciliari nell'abitazione sita in Scalea, sul presupposto che in questo caso -trattandosi di seconda casa- avrebbe successivamente richiesto autorizzazioni all'allontanamento dal domicilio per procurarsi i mezzi di sussistenza, così omettendo di limitare il proprio giudizio sulla congruità del domicilio rispetto alle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché privo di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato. 1.1. Il tribunale, infatti, ha rigettato la richiesta rilevando che il reato era attinto dalla presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.; che la personalità negativa di Baratto (in ragione dei precedenti penali) si mostrava di ostacolo a ritenere la sussistenza di elementi positivi utili a favorire il superamento della già richiamata presunzione; che l'abitazione offerta a Scalea non si mostrava effettivamente utile ai fini richiesti, atteso che la cognata di Baratto era residente a Casoria e che Baratto non ha fornito la prova della effettiva disponibilità della casa a Scalea.

Il Tribunale, in via quasi incidentale, poi, ha altresì aggiunto che la casa di Scalea si mostrava comunque inadeguata e che la comparazione con lo stato cautelare di altri imputati era irrilevante. 1.2. Il ricorrente rivolge le proprie censure a queste due ultime osservazioni, da ritenersi del tutto marginali rispetto al nucleo essenziale della motivazione, costituito dal mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e dalla mancata dimostrazione della effettiva disponibilità di un'abitazione in Scalea, del tutto trascurati nel ricorso.

Così facendo, l'impugnazione si rende aspecifica, perché non si confronta con le ragioni effettive del rigetto. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres