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Sentenza — n. 2490/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove vehicle ownership and legitimate possession.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2490/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fabozzi Ulderico inadmissible because he failed to prove ownership of the seized vehicle. The lower court had correctly noted that the vehicle's registration was in a foreign language, not in the appellant's name, and lacked recognized proof of ownership. Consequently, the court ruled that the appellant did not demonstrate a legitimate basis for the vehicle's return.

Regesto Legislator

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Art. 263, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 648-bis cod. pen.: An appeal against a decision rejecting an opposition to the return of seized property is inadmissible if the appellant fails to prove ownership or legitimate possession of the item.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility seizure of property proof of ownership legitimate possession vehicle restitution preliminary investigation judge costs of inadmissibility sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione proposta dal ricorrente, ex art. 263, comma 5, cod.
Art. 648-bis cod. pen.
pen., avverso il decreto di rigetto della istanza di restituzione di una autovettura oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di cui all'art. 648- bis cod.pen., 2.
art. 648- bis cod.pen
pen., avverso il decreto di rigetto della istanza di restituzione di una autovettura oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di cui all'art. 648- bis cod.pen., 2.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Fabozzi Ulderico, nato a Napoli il 29/09/1970, avverso l'ordinanza del 18/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione proposta dal ricorrente, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., avverso il decreto di rigetto della istanza di restituzione di una autovettura oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di cui all'art. 648- bis cod.pen., 2. Ricorre per cassazione Fabozzi Ulderico, deducendo:

1) violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari tenuto conto dei documenti siccome prodotti dalla difesa e comprovanti la legittima provenienza del veicolo in sequestro, accertata anche attraverso le indagini di polizia giudiziaria successive al sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha provato di essere il proprietario del veicolo in suo possesso ed il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice per le indagini preliminari ha sottolineato che la targa di prova apposta sul veicolo non era stata riconosciuta dal soggetto alla quale doveva pertenere, che la carta di circolazione, in lingua straniera, non era intestata al ricorrente e che non erano verificabili in alcun modo le giustificazioni fornite dall'indagato a proposito di una presunta detenzione in conto vendita.

Tali circostanze, non richiamate in ricorso, hanno indotto il Giudice per le indagini preliminari, a prescindere dagli accertamenti già compiuti cui si riferisce il ricorso, a ritenere che il bene, anche in relazione ad indagini ancora in corso da parte della polizia giudiziaria, potesse essere di illecita provenienza, così da giustificare il mantenimento della misura cautelare. A fronte di questi dati, logicamente coerenti nel rappresentare gli elementi a sostegno della misura, il ricorrente non ha provato il suo diritto alla restituzione sulla base di un lecito possesso giustificato e la provenienza del bene stesso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 2.12.2021. Il Consigliere estensore Il Pre er te Giuseppe Sgadari Giovan ota Il e DEPos