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Sentenza — n. 1750/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to late filing and subsequent withdrawal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1750/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marius Dumitru Moisii inadmissible. The appellant had initially withdrawn the appeal on October 28, 2021, but the Court found the initial filing on September 27, 2021, exceeded the statutory deadline for filing appeals against the April 2021 appellate judgment. Consequently, the Court ruled that the procedural defect of late filing was the primary cause of inadmissibility, absorbing the subsequent withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and the subsequent withdrawal of the appeal does not cure this procedural defect.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline procedural inadmissibility withdrawal of appeal Court of Cassazione time bar legal costs tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l'impugnazione.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, indicato in dispositivo, scadeva il 7 luglio, giorno in cui la sentenza è stata effettivamente depositata e, quindi, dies a quo per l'impugnazione, da presentare nei successivi quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 123 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso Marius Dumitru Moisii, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOISII MARIUS DUMITRU nato in ROMANIA il 26/03/1992 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2021, depositata il 7 luglio 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva condannato Marius Dumitru Moisii, unitamente a un coimputato, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in rapina pluriaggravata.

2. Ha proposto ricorso Marius Dumitru Moisii, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. in data 28 ottobre 2021, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l'impugnazione. Il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, indicato in dispositivo, scadeva il 7 luglio, giorno in cui la sentenza è stata effettivamente depositata e, quindi, dies a quo per l'impugnazione, da presentare nei successivi quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vale a dire entro il 21 settembre 2021, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale. Il ricorso, invece, è stato presentato solo in data 27 settembre 2021, e quindi tardivamente, causa di inammissibilità originaria assorbente rispetto a quella della successiva rinuncia all'impugnazione.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Pigro Messini D'A