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Sentenza — n. 1000/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding fact reconstruction and sentencing. The court upheld the lower court's decision. The appeal was rejected because the grounds were clearly unfounded. The court affirmed the conviction for receiving stolen property. The appeal was declared inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The court upheld the conviction for receiving stolen property. The appeal was rejected because the grounds were clearly unfounded. The court affirmed the conviction for receiving stolen property.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in reconstructing the facts and failed to apply a specific sentencing provision regarding the bicycle's ownership. The court ruled that the appeal grounds were manifestly unfounded, citing the limited scope of cassation review which prohibits re-evaluating factual findings or ignoring the defendant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or ignore prior criminal record when the lower court's reasoning is logically sound and based on sufficient evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds receiving stolen property scope of cassation review prior criminal record sentencing factual reconstruction limits court costs and fines incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.
269217 imputati La Gumina e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L.
Art. 131 bis cod. pen.
SASSO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce l'erronea applicazione della norma penale quanto alla ricostruzione del fatto e alla non applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
L. n. 46 del 2006
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
2 dell'art. 648 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
SASSO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce l'erronea applicazione della norma penale quanto alla ricostruzione del fatto e alla non applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217
per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati La Gumina e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SASSO CARLO GIUSEPPE nato a ALZANO LOMBARDO il 17/02/1964 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE DI APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 13/01/2020- dep. 10/02/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BERGAMO in data 7/02/2018 aveva condannato SASSO Carlo Giuseppe a pena di giustizia per il reato di ricettazione, riguardante una bicicletta, accertato a NEMBRO il 20/11/2014, col riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen.

2. SASSO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce l'erronea applicazione della norma penale quanto alla ricostruzione del fatto e alla non applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., poiché la bicicletta in questione sarebbe stata riconosciuta come propria dalla persona offesa sulla base della presenza su di essa di una bomboletta rossa per riparare le forature, priva di specifiche caratteristiche, e poiché comunque il fatto era di modesta entità. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo posto a base di esso è manifestamente infondato. Sulla ricostruzione del fatto, alla cui rivalutazione punta la prima parte del motivo medesimo, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati La Gumina e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa, che non si è limitata a identificare come propria la bicicletta in possesso dell'imputato sulla base della bomboletta rossa montata su di essa, bensì pure sulla scorta del tipo, della marca, e degli adesivi che lui stesso aveva apposti.

4. Manifestamente infondato è altresì il motivo quanto alla richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 131 bis cod. pen., poiché il Collegio di appello ha congruamente motivato il suo diniego ricordando i plurimi precedenti penali, soprattutto per reati contro il patrimonio, mentre nel ricorso vi è l'evocazione generica della detta disposizione, senza alcun confronto con le ragioni indicate dalla CORTE territoriale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 26/11/2021 Il consigliere estensore Il Presiden e Alfredo Mantovano Gepp , gin:2AM si ' DEPOSITATO !