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Sentenza — n. 49726/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses parole appeal as generic, reiterating prior arguments without specific legal criticism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the parole appeal inadmissible for being generic and merely reiterating arguments already examined in the first instance. The appellant argued that police information regarding other subjects unfairly influenced the denial of a reward permit, despite his good conduct and completed sentence. The court rejected this, noting the lower court properly assessed his high social danger due to his prominent role in a mafia organization and lack of critical revision of past behavior.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a parole denial is inadmissible if it merely repeats arguments already decided without specific legal criticism of the factual assessment of social danger.

Parole chiave

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parole permit appeal social danger assessment generic appeal inadmissibility mafia organization role reiterative arguments permesso di promuovere un procedimento penale sanzione disciplinare del notaio autorizzazione di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 30-ter ord. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Orazio PARDO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 29 dicembre 2020 che aveva respinto la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n.
Art. 30-bis ord. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Orazio PARDO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 29 dicembre 2020 che aveva respinto la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 616-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARDO ORAZIO nato a CATANIA il 24/05/1957 avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Mariaemanuela GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Orazio PARDO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 29 dicembre 2020 che aveva respinto la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), valorizzando la pericolosità sociale, il non ravvicinato fine pena, la condanna per gravissimi reati anche associativi, la mancanza di collaborazione e dissociazione rispetto all'organizzazione mafiosa operante in Catania, recentemente resasi protagonista di gravi fatti di sangue, della quale il detenuto è tuttora considerato elemento di spicco.

2. Ricorre Orazio PARDO, a mezzo dei difensori avv. Maria Caterina Caltabiano e avv. Massimiliano Spitaleri, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione degli artt. 30-bis e 30-ter ord. pen. in quanto sono state unicamente valorizzate le informazioni di polizia che riguardano però altri soggetti, mentre il condannato ha espiato la pena per i reati ostativi e ha mantenuto un corretto comportamento detentivo.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195) 3.2.

Il ricorso omette di confrontarsi con la specifica valutazione, pienamente aderente al richiamato principio di diritto, compiuta dai giudici di merito in ordine alla pericolosità sociale del detenuto, desunta dalla rilevantissima storia criminale dello stesso, caratterizzata dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa con ruolo di spicco, l'assenza di qualsivoglia manifestazione di collaborazione, distacco o semplice dissenso dalla storia criminale che possa essere valutato quale indice di revisione critica, tanto che l'accertata operatività del clan e l'assenza di indicazioni circa il mutamento del 2 /// ruolo del condannato in esso svolto, sono stati non illogicamente giudicati ostativi al permesso. 3.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co