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Sentenza — n. 48687/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where prior pardon does not block suspended sentence if cumulative term exceeds legal limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48687/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's refusal to grant a suspended sentence. The appellant argued that a prior conviction, fully pardoned by amnesty, should not constitute an obstacle to the new benefit. The court held that while the pardon removed the prior penalty, the legal principle requiring the cumulative term to remain within statutory limits for suspension still applied, thus upholding the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.; Art. 167 c.p.: A prior conviction, even if entirely pardoned by amnesty, constitutes an obstacle to granting a suspended sentence if the cumulative term exceeds the statutory limits for the benefit.

Parole chiave

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suspended sentence limits cumulative penalty term amnesty pardon effect continuing offense rule execution phase constraints pene condizionali sospensione di pena condotta precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.
Art. 167 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. I, n. 30080 del 8.10.2020, rv 279794
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CITTERIO MAURILIO nato a SUISIO il 09/10/1963 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG 5. ait.t. ›-3 fxr-- -e-r p--sfrti-c (44 (13.J2-%s k Oh-4 R-1-( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 9 febbraio 2022 il Tribunale di Bergamo, quale giudice della esecuzione, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra più fatti di reato oggetto di separati giudizi nei confronti di Citterio Maurilio. In tale contesto di decisione è stata respinta una richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (rideterminata nella misura complessiva di anni uno e mesi tre di reclusione).

2. In riferimento al profilo reiettivo, il Tribunale tiene conto di una precedente decisione definitiva, risultante dal decreto di cumulo, pur se la pena oggetto di detta sentenza è stata oggetto di applicazione dell'indulto.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Citterio Maurilio, deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 Si sostiene che la causa ostativa - in riferimento alla decisione non coinvolta nel riconoscimento del reato continuato - non poteva dirsi sussistente, proprio in ragione dell'avvenuta applicazione dell'indulto sulla pena inflitta.

4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Ed invero il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dal precedente, sul tema, rappresentato da Sez. I,n. 30080 del 8.10.2020, rv 279794 1 secondo cui una precedente condanna, anche se a pena interamente condonata per indulto, osta alla successiva concessione della sospensione condizionale della pena ove questa, cumulata con la prima, superi il limite di concedibilità del beneficio. Detto principio di diritto risulta correttamente applicato nella decisione impugnata, posto che il giudice dell'esecuzione - una volta rideterminata la pena del reato continuato - ha di certo la facoltà di concedere il beneficio della pena sospesa ma deve osservare i limiti di legge posti sia in fase di cognizione che in fase esecutiva. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre