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Sentenza — n. 48017/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; execution judge correctly rejected continuity claim based on distinct criminal intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48017/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Domenico Pesce's appeal against the execution judge's refusal to apply the continuity rule for two fraud convictions. The lower court reasoned that the specific facts of the false loss reports indicated separate criminal intents rather than a single unitary plan. The supreme court upheld this decision, finding the execution judge's logical deduction regarding the timing and scope of the alleged crimes to be sound and unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; The continuity of crimes requires a single unitary criminal intent, which is absent when the omission of a subsequent offense suggests a new, distinct volition rather than a premeditated extension of the original plan.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal intent execution judge false loss reports unitary plan criminal appeal separate offenses continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PESCE DOMENICO nato a TORRE DEL GRECO il 10/02/1962 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, FERDINANDO LIGNOLA, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Domenico Pesce di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti (1: sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 26 febbraio 2010; 2: sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 24 aprile 2012).

In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le specifiche modalità del fatto consentono serenamente di escludere un'unica deliberazione unitaria alla base dei due reati, in quanto, se il L, ricorrente avesse inteso sin dall'inizio bloccare il pagamento dell'assegno consegnato al Frison (oggetto della seconda sentenza), lo avrebbe certamente fatto includendo anche tale assegno tra quelli falsamente denunciati circa venti giorni prima. Al contrario, la circostanza che non lo abbia fatto in occasione della prima denuncia costituisce prova positiva del fatto che egli ebbe a deliberare tale nuovo reato soltanto dopo la commissione dei primi due.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, evidenziando la vicinanza temporale tra i fatti oggetto dell'istanza e l'identità di tipologia di condotta.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Ferdinando Lignola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza del condannato con una motivazione in cui ha evidenziato le specifiche modalità del fatto e da esse ha tratto la sua conclusione dell'inesistenza di un'unica deliberazione unitaria alla base dei due reati. Il ricorso non riesce a scalfire il percorso logico esposto dal giudice dell'esecuzione e non evidenzia eventuali falle logiche che in astratto lo stesso potrebbe avere.

Anzi, il ricorso, che in effetti si limita a riepilogare noti orientamenti giurisprudenziali in punto di continuazione, non prova neanche ad aggredire il cuore della motivazione del giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha ritenuto che, se l'agente - già nel momento in cui commette il primo reato - dispone della possibilità di commettere il secondo e non vi procede, ciò è un indizio evidente della circostanza che il secondo reato è frutto di una volizione successiva ed ulteriore alla prima. Si tratta di una conclusione che sul piano strettamente logico è corretta e che in effetti ben si attaglia al caso in esame, caratterizzato da due false denunce di smarrimento assegni.

Se il ricorrente avesse, infatti, programmato sin dall'inizio di bloccare il pagamento dell'assegno consegnato al Frison, sarebbe stato, in effetti, più logico, e più conveniente per lo stesso autore del reato - anche ai fini di eventuale responsabilità -, includere tale assegno tra quelli di cui aveva denunciato lo smarrimento circa venti giorni prima. Il ricorso, pertanto, è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in R