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Sentenza — n. 47741/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; defendant ordered to pay court costs and fine.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant had formally withdrawn the request on October 27, 2022. Consequently, the appeal was dismissed under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the defendant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund. The ruling emphasized that the withdrawal rendered the legal basis for the appeal void, necessitating the imposition of financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant withdraws the request before the court rules on its admissibility, resulting in a condemnation to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility declaration procedural costs fine fund payment Code of Criminal Procedure condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett, d), cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 28 ottobre 20
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GREGORI BRUNO nato a VITERBO il 21/06/1986 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. VALENTINA MANUALI che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. /h4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato, in data 27 ottobre 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso. Ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett, d), cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 28 ottobre 20