Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45449/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for illegal entry where defendant returned to origin country, rendering prosecution procedurally impossible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45449/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case for retrial. The defendant was found guilty of illegal entry but had already returned to his country of origin before the trial. The court ruled that because the defendant was no longer present in Italy, the criminal action was procedurally impossible to continue under the relevant immigration law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10-bis, comma 5, d.lvo n. 286/1998; Art. 129 cod. proc. pen.: When the subject of the criminal action for illegal entry has returned to their country of origin, the prosecution is procedurally impossible and the conviction must be annulled without remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
illegal entry procedural impossibility return to origin immigration law annulment without remand criminal action procedural bar matrimonio fittizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10-bis, comma 5, d.lvo n. 286/1998
Ricorre dunque la causa di improcedibilità dell'azione penale, di cui all'art. 10-bis, comma 5, d.lvo n. 286/1998.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita.
art. 131-bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SULAJ EMARILD nato a MAMURRAS( ALBANIA) il 13/06/1990 avverso la sentenza del 17/09/2020 del GIUDICE DI PACE di GRUMELLO DEL MONTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 17 settembre 2020 il Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato Emarild Sulaj colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commessa in data 28 gennaio 2018, condannandolo alla pena di C 4.000 di ammenda.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato atto di appello, qualificato come ricorso per cassazione, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato - risultando il fatto commesso per giustificato motivo avendo l'imputato contratto matrimonio con cittadina italiana - ovvero, in subordine, per la speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita. La sentenza impugnata dà atto che l'imputato, dopo l'accertamento della presenza illegale sul territorio nazionale, aveva fatto rientro nel Paese di origine. Ricorre dunque la causa di improcedibilità dell'azione penale, di cui all'art. 10-bis, comma 5, d.lvo n. 286/1998.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita. Così deciso, il 14 settem