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Sentenza — n. 44634/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses conditional release appeal for recidivist who refused judicial cooperation due to lack of new law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower tribunal's order denying conditional release to a recidivist who refused judicial cooperation. The defendant argued that recent Constitutional Court rulings required a person-centered approach rather than absolute presumptions of danger. The court held that without a new legislative decree, the existing law strictly prohibited access to benefits for non-cooperating recidivists, making the lower court's decision legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis I n. 354 del 1975; In the absence of a specific legislative decree, the existing law strictly prohibits access to conditional release for recidivists who have not provided cooperation with justice, rendering such requests inadmissible until new regulations are enacted.

Parole chiave

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conditional release recidivist judicial cooperation penitentiary benefits legislative gap Cassation Court inadmissibility scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis I n. 354 del 1975
ostativi di cui alla prima fascia dell'art. 4-bis I.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMISSO COSIMO nato a SIDERNO il 08/03/1954 avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di liberazione condizionale proposta da Cosimo Commisso. Questi è in espiazione di pena per condanne relativi a delitti cd. ostativi di cui alla prima fascia dell'art. 4-bis I. n. 354 del 1975 e non ha prestato collaborazione con la giustizia. In attesa di nuove determinazioni della Corte costituzionale dopo l'ordinanza n. 97 del 2021, che pure ha ritenuto la necessità di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni sulla collaborazione come unica stata di accesso ai benefici penitenziari, non può che ribadirsi che la disciplina vigente preclude l'accesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Cosimo Commisso, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, decretando l'inammissibilità, ha omesso di prendere in esame il merito della richiesta, e quindi i congrui e specifici elementi in base ai quali si poteva superare il divieto di legge. Il Tribunale, alla luce della sentenza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale, avrebbe dovuto verificare se la norma che pone l'obbligo di collaborazione con la giustizia, e ora tacciata di incostituzionalità, possa ancora essere applicata; o se, di contro, non sia già necessario approcciarsi all'esame della richiesta ponendo al centro la persona de detenuto e non più le presunzioni assolute di pericolosità 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Successivamente i difensori del ricorrente hanno presentato memoria con cui hanno insistito nelle ragioni del ricorso e, in subordine, hanno chiesto il rinvio della trattazione del ricorso a data successiva a quella in cui è fissata l'udienza dinnanzi alla Corte costituzionale come da citata ordinanza n. 97 del 2021. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Alla data dell'udienza di decisione non era ancora stato emesso il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che contiene una disciplina di accesso dei condannati per reati cd. ostativi di cui all'art. 4-bis I. n. 354 del 1975, e non collaboranti, ai benefici penitenziari. Nel precedente quadro normativo, che ha costituito l'esclusivo contesto della decisione, in assenza di collaborazione era preclusa la possibilità di applicazione della liberazione condizionale, sicché la domanda, sia pure considerata alla luce delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 97 del 2021, non poteva essere accolta, sì come correttamente deciso dal Tribunale con il provvedimento ora impugnato.

3. Non si ritiene peraltro meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio per la semplice ragione che il mutamento del quadro normativo consente in ogni caso la proposizione di nuova domanda.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co