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Sentenza — n. 43400/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner's appeal regarding prison staff delegation for photo delivery checks.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43400/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Domenico Gallico's appeal against a prison tribunal order denying his complaint about a delegation to a caseworker. Gallico argued this practice violated his constitutional right to correspondence secrecy, claiming the caseworker viewed sealed photos to verify quantity limits. The court ruled the delegation was merely executive and did not involve checking correspondence, thus falling within administrative discretion without infringing fundamental rights.

Regesto Legislator

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Art. 18 comma 4 Ord. pen.; Art. 15 Cost.: The delegation of purely executive tasks to prison staff for verifying photo limits does not violate the detainee's right to correspondence secrecy or constitute degrading treatment.

Parole chiave

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prison administration correspondence secrecy administrative discretion delegation of duties fundamental rights penitentiary security executive function documenti sensibili

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 4 Ord. pen.
In questa cornice, deve rilevarsi che all'addetto al casellario della Casa circondariale di Sassari non veniva delegata alcuna funzione di controllo della corrispondenza di Domenico Gallico, rilevante ai sensi dell'art. 18-ter Ord.
Art. 15 Cost.
Ne discende che l'attività delegata controversa non rileva, né ai fini della tutela delle prerogative che vengono riconosciute al detenuto ex art. 15 Cost., al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, né ai fini del divieto di trattamenti umani e degradanti rilevanti ex art.
Art. 3 CEDU
15 Cost., al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, né ai fini del divieto di trattamenti umani e degradanti rilevanti ex art. 3 CEDU.
art. 15 Cost
Ne discende che l'attività delegata controversa non rileva, né ai fini della tutela delle prerogative che vengono riconosciute al detenuto ex art. 15 Cost., al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, né ai fini del divieto di trattamenti umani e degradanti rilevanti ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39966 dell'11/06/2014, Pariante
Sez. 1, n. 32842 del 04/06/2014, Licciardi
Sez. 1, n. 32842 del 04/06/2014, Licciardi, Rv.
Sez. 1, n. 35488 del 04/06/2014 Maranzano
260808-01; Sez. 1, n. 35488 del 04/06/2014 Maranzano, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Gallico Domenico, nato a Palmi il 30/08/1958; Avverso l'ordinanza emessa il 16/12/2021 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo proposto da Domenico Gallico, finalizzato a ottenere la declaratoria di illegittimità del conferimento della delega all'addetto al casellario della Casa circondariale di Sassari per la consegna al detenuto delle fotografie sottoposte al controllo di censura ex art. 18 legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.), dopo l'espletamento di tali verifiche, esclusivamente finalizzate a controllare il numero massimo delle riproduzione fotografiche che ciascun ristretto può detenere nella camera di pernottamento. Il respingimento del reclamo veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari sull'assunto che la prassi organizzativa instaurata dalla direzione della Casa circondariale di Sassari, censurata da Domenico Gallico, non incideva sui diritti fondamentali del detenuto, atteso che all'addetto al casellario venivano delegati compiti meramente esecutivi senza il compimento di alcuna verifica sulla corrispondenza dei soggetti ristretti.

2. Avverso questa ordinanza Domenico Gallico, a mezzo dell'avvocato Francesca Pintus, riccorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 18, comma 4, Ord. pen. e 15 Cost., conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di delega conferito all'addetto al casellario della Casa circondariale di Sassari per la consegna al detenuto delle fotografie precedentemente sottoposte al controllo di censura, che risultava emesso in violazione della disposizione costituzionale richiamata.

Si deduceva, in proposito, che la prassi organizzativa instaurata dalla direzione della Casa circondariale di Sassari violava il diritto alla segretezza del detenuto, riconosciuto dall'art. 15 Cost., rispetto al quale non assumeva un rilievo decisivo la circostanza che le fotografie erano consegnate all'addetto al casellario in busta chiusa, atteso che, dopo la consegna, il dipendente delegato ne prendeva visione al fine di controllarne il numero, violando il diritto alla segretezza della corrispondenza del detenuto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Domenico Gallico è infondato.2. Osserva il Collegio che il ricorso di Domenico Gallico non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una rivalutazione dei presupposti applicativi della delega conferita all'addetto al casellario della Casa circondariale di Sassari, finalizzata alla consegna al detenuto delle fotografie sottoposte al controllo di censura precedentemente esercitato ex art. 18, comma 4, Ord. pen., che doveva avere luogo nel rispetto delle disposizioni penitenziarie che consentono di detenere un numero massimo di riproduzioni fotografiche all'interno della camera di pernottamento per ciascun soggetto.

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, invero, dava esaustivamente conto delle ragioni organizzative che giustificavano il conferimento della delega all'addetto al casellario per la consegna al detenuto delle fotografie precedentemente sottoposte alla censura della corrispondenza, analizzando le ragioni che giustificano tale prassi organizzativa, che non incideva sui diritti fondamentali dei detenuti ristretti presso la Casa circondariale di Sassari, del quali si controverte. Deve, in proposito, evidenziarsi che le modalità di esercizio del diritto alla corrispondenza dei detenuti - nel cui ambito rientra la possibilità di detenere nella camera di pernottamento un numero massimo di fotografie - rientrano in un ambito di esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, che attraverso previsioni di carattere generale, quali circolari e regolamenti di istituto, può esplicarsi in disposizioni organizzative e operative intese a definire tempi e modi per la concreta attuazione di tale irrinunciabile prerogativa del detenuto.

In questi casi, come avviene in tutte le ipotesi di provvedimenti amministrativi che incidono su situazioni soggettive, analogamente a quanto riscontrabile nel caso di specie, gli atti che contengono tali misure sono assoggettati a un controllo giurisdizionale che spetta alla magistratura di sorveglianza (Corte cost., sent. n. 135 del 2013). In questa cornice, deve rilevarsi che all'addetto al casellario della Casa circondariale di Sassari non veniva delegata alcuna funzione di controllo della corrispondenza di Domenico Gallico, rilevante ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., svolgendo tale dipendente, per effetto della delega, compiti meramente esecutivi, consistenti nella consegna materiale delle fotografie al detenuto, precedentemente controllate dall'Ufficio censura della Casa circondariale di Sassari, nel rispetto della normativa di settore, che consente la detenzione di un numero massimo di fotografie all'interno della camera di pernottamento.

Ne consegue che la prassi organizzativa censurata da Gallico non incideva sui diritti fondamentali del detenuto, né direttamente né indirettamente, atteso che all'addetto al casellario venivano delegati compiti di carattere esclusivamente esecutivo, dai quali non derivava il compimento di alcuna verifica sulla corrispondenza dei soggetti ristretti. In altri termini, le modalità organizzative concretamente prescelte dalla direzione della Casa circondariale di Sassari per lo svolgimento del servizio intramurario controverso non incidevano sulle prerogative irrinunciabili del detenuto, rientrando nell'esercizio dei poteri di discrezionalità amministrativa legittimamente riconosciuti nell'ambito della gestione di una struttura penitenziaria ai responsabili dei relativi settori.

Ne discende che l'attività delegata controversa non rileva, né ai fini della tutela delle prerogative che vengono riconosciute al detenuto ex art. 15 Cost., al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, né ai fini del divieto di trattamenti umani e degradanti rilevanti ex art. 3 CEDU. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Sassari, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, osservava: «Contrariamente a quanto assunto dal reclamante, l'addetto al casellario non svolge alcuna funzione di controllo della corrispondenza, ai sensi dell'art. 18-ter O.P. ma un semplice compito esecutivo, concernente la materiale consegna da effettuare previa semplice verifica del rispetto del numero massimo di fotografie detenibili nella camera di pernottamento». 2.1.

A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che il detenuto, rispetto alle scelte organizzative effettuate dalla direzione della struttura penitenziaria dove è ristretto, è titolare di un mero interesse legittimo, con la conseguenza che la sua posizione giuridica soggettiva - quale che sia il regime al quale risulta sottoposto e ferme restando le garanzie riconosciutegli dall'art. 15 Cost. - cede di fronte al preminente interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica. La salvaguardia di queste esigenze organizzative e le limitazioni che ne conseguono all'interno della struttura penitenziaria, quindi, non costituiscono, in quanto tali, un sacrificio ingiustificato dei diritti individuali del detenuto e non implicano un trattamento disumano o degradante, essendo proporzionate e adeguate alla pericolosità del soggetto ristretto e del relativo contesto ambientale, su cui ci si deve soffermare caso per caso (Sez. 1, n. 39966 dell'11/06/2014, Pariante, Rv. 260357-01;

Sez. 1, n. 32842 del 04/06/2014, Licciardi, Rv. 260808-01; Sez. 1, n. 35488 del 04/06/2014 Maranzano, Rv. 260128-01).3. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Gallico deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso