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Sentenza — n. 42644/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, ruling new facts are required to change preventive measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42644/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Daniela Nicotra's appeal against the Catania court's refusal to replace her prison custody with a less restrictive measure. The lower court maintained that the statutory presumption of continued danger under Article 275 of the Code of Criminal Procedure had not been overcome by the passage of time alone. The Supreme Court agreed, holding that only new facts demonstrating a significant improvement in the indicia of danger can justify altering the preventive regime.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Only new facts capable of demonstrating a modification in the indicia of danger can lead to the substitution of a coercive measure with a less afflictive one.

Parole chiave

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preventive measures prison custody new facts requirement danger assessment Article 275 Cassation appeal procedural law mantenimento della carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
contestato alla ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il quale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
Il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Nicotra deve, pertanto, essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali, cui consegue, a cura della cancelleria, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 19 gennaio 2022 il Tribunale di Catania, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod.
art. 575 cod. pen
Occorre in proposito, innanzitutto, considerare che - come rilevato dal Procuratore generale - il reato di cui all'art. 575 cod. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Questa Corte ha altresì precisato che tale doppia presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché «se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. u., n. 34473 del 19/07/2012, Lipari
Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, Sorgenti
Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento
265383 - 01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOTRA DANIELA ANGELA nato a CATANIA il 17/05/1986 avverso l'ordinanza del 19/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 19 gennaio 2022 il Tribunale di Catania, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione promossa da Daniela Nicotra avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata in relazione al delitto di omicidio volontario commesso il 9 dicembre 2020.

Il giudice del gravame, premesso che in ordine al merito della vicenda si era formato il giudicato cautelare per avere la Corte di cassazione confermato l'ordinanza del riesame, riteneva che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non fosse superata dalla sopravvenienza di fatti nuovi, tali da giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati. In particolare, a fronte della gravità concreta del fatto nonché della personalità dell'indagata, la quale aveva dimostrato incapacità di frenare le proprie pulsioni aggressive, il Tribunale riteneva che il tempo trascorso dalla applicazione della misura cautelare, in assenza di elementi ulteriori, non fosse di per sé sufficiente a superare il pericolo di reiterazione del reato, vincendo la presunzione normativa, la quale opera non solo al momento dell'applicazione della misura cautelare, ma anche per il suo mantenimento in vigore.

In senso contrario, non poteva riconoscersi pregio alla condotta positiva tenuta dalla Nicotra durante l'applicazione della misura, la quale non era neppure stata descritta dalla difesa.

2. Avverso tale provvedimento di rigetto la Nicotra, a mezzo del difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti cautelari per la modifica del regime detentivo carcerario patito dall'indagata. Il Tribunale avrebbe fondato il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari unicamente sul titolo del reato contestato, prescindendo dalla valutazione della perdurante attualità delle stesse. Inoltre, pur riconoscendo alla condotta carattere del tutto "estemporaneo", non avrebbe spiegato perché sopravvivesse il pericolo di reiterazione, né avrebbe svolto alcun giudizio prognostico, non tenendo conto della incensuratezza della ricorrente e del considerevole lasso di tempo intercorso dalla applicazione della misura cautelare.

Del tutto apodittica sarebbe stata altresì la valutazione in ordine alla inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere, avendo il giudice omesso di tener conto della condotta positiva tenuta dall'indagata in oltre un anno di carcerazione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato.2. Le censure svolte dalla ricorrente si appuntano tanto sulla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, quanto sulla adeguatezza della misura cautelare custodiale. Occorre in proposito, innanzitutto, considerare che - come rilevato dal Procuratore generale - il reato di cui all'art. 575 cod. pen. contestato alla ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il quale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, continua a prevedere una doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, e quanto all'adeguatezza della misura carceraria.

A ciò consegue che, riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti.

Questa Corte ha altresì precisato che tale doppia presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché «se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo». (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01).

Si è, altresì, affermato che il mero decorso del tempo dalla applicazione della misura possiede, in quanto tale, una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità. Ciò vale anche con specifico riguardo alla istanza di attenuazione o revoca della misura della custodia cautelare in carcere, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139 - 01).

Va infine considerato che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cit. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva (Sez. u., n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186 - 01;

Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383 - 01; Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01).

3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo gli elementi, oggettivi e soggettivi, che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, ravvisandoli innanzitutto nella concreta gravità del fatto, evidenziata dalle modalità della condotta posta in essere dalla ricorrente, che, incapace di «frenare le proprie pulsioni aggressive», era giunta ad uccidere l'amica, certamente «in modo estemporaneo, ma con modalità davvero inquietanti, avuto riguardo alla inarrestabile progressione di violenza» con una condotta «connotata da una lucida volontà di fare male a chi (la vittima) l'aveva ferita (graffiata ad una palpebra)».

Per altro verso, il Tribunale del riesame mette in evidenza la personalità della ricorrente, la quale ha dimostrato la sua incapacità di frenare le pulsioni aggressive sfociate nell'uccisione dell'amica. In tale quadro, la qualificazione dell'omicidio come "estemporaneo", effettuata dal Tribunale, non contraddice affatto la valutazione di perdurante pericolosità della Nicotra, come sostenuto nel ricorso, facendosi evidentemente riferimento unicamente alla mancanza di preparazione o premeditazione della condotta. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la presunzione relativa posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non fosse stata superata da elementi contrari, considerando a tal fine insufficiente il mero decorso del tempo dal momento di adozione della misura coercitiva dedotto dalla difesa, in mancanza della indicazione di elementi nuovi capaci di fare ritenere modificato il quadro cautelare.

Ed infatti, le censure della ricorrente si sono appuntate unicamente sulla asserita mancata considerazione della sua incensuratezza e del lasso di tempo trascorso in carcere (oltre un anno), senza tuttavia indicare circostanze nuove, idonee ad attestare una reale attenuazione delle esigenze cautelari. In definitiva, tenuto conto della gravità della contestazione processuale elevata alla Nicotra e delle sue condizioni soggettive, le generiche indicazioni difensive non consentono di ritenere acquisiti elementi idonei a superare il giudizio di pericolosità sociale emesso nei suoi confronti, come messo in rilievo dal Tribunale del riesame con una motivazione congrua e priva di cesure logiche.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Nicotra deve, pertanto, essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali, cui consegue, a cura della cancelleria, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. C