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Sentenza — n. 40533/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against suspended sentence revocation due to prior conviction exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40533/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Fabio Aramini's appeal against the Tivoli Tribunal's order to revoke his suspended sentence. The court found that although the 2007 conviction was not yet final when the 2013 sentence was imposed, the existence of a prior conviction for a crime committed before the 2013 offense triggered the revocation under Article 163 of the Penal Code. Consequently, the appeal was deemed unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 163 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.: A suspended sentence is revoked if the convicted person commits a new crime before the original sentence becomes irrevocable, even if the prior conviction was not yet final at the time of the new sentencing.

Parole chiave

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suspended sentence revocation prior conviction limits Article 163 Penal Code irrevocability requirement criminal appeal dismissal revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.
art. 163 cod.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARAMINI FABIO nato a ROMA il 14/06/1989 avverso l'ordinanza del 06/12/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sefrtite le conclusioni del PG PC -Co_3›..40A.Ak (A-421— C-43-t-L-c (t) ft)-(- (5 im--59-Lcm-t:t out 3-t.Z3 /4-T IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 6 dicembre 2021 il Tribunale di Tivoli - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di Aramini Fabio, la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 29 aprile 2013 (irrevocabile 11.4.2019; condanna alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro mille di multa).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Aramini Fabio, deducendo erronea applicazione di legge. Si evidenzia che con una prima decisione del 29.11.2007 (definitiva il 29.1.2014) il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa, per fatto commesso quando era infraventunenne. Non poteva, pertanto, ritenersi illegittima la pena sospesa concessa con la decisione del 29 aprile 2013, rientrando il beneficio nei limiti di legge.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La pena sospesa oggetto di revoca (mesi cinque di reclusione ed euro mille di multa) è stata inflitta con decisione del 29 aprile 2013, ed è relativa a fatto commesso il 29 dicembre 2012, quando Aramini Fabio non era infraventunenne. Al momento della decisione di primo grado non era ancora divenuta irrevocabile la sentenza emessa in data 29.11.2007. Pertanto, anche se la pena inflitta con la citata decisione del 2007 risulta essere quella indicata dal ricorrente (anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa), resta il dato obiettivo della ulteriore condanna per fatto anteriormente commesso a pena che supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod.pen., in ragione di quanto detto sopra. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il C