Italian Court dismisses appeal against expulsion order non-compliance conviction citing implicit reasoning on criminal history.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Ndiaye Amodou Bamba against a lower court conviction for failing to comply with an expulsion order. Although the appellant argued for acquittal based on the minor nature of the offense, the court found implicit reasoning in the first-instance judgment regarding the defendant's extensive prior criminal record. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. n.286/1998; Art. 34 d.lgs. n.286/1998: The Court of Cassation holds that a lower court's decision denying leniency based on a defendant's numerous prior convictions constitutes sufficient implicit reasoning to justify the conviction, thereby rendering an appeal based on lack of explicit motivation for acquittal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE AMODOU BAMBA nato il 10/11/1981 avverso la sentenza del 20/01/2021 del GIUDICE DI PACE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo 1:..e .x DeLe. ..X;c-0.)-v>o ••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2021 il Giudice di Pace di Genova ha affermato la penale responsabilità di Ndiaye Amodou Bamba in riferimento al reato di inottemperanza all'ordine di espulsione (art. 14 d.lgs. n.286 del 1998; fatto accertato il 18 luglio 2017).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Ndiaye Amodou Bamba, deducendo carenza di motivazione in ordine alla domanda di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n.286 del 1998). Si sottolinea la occasionalità della violazione e la ricorrenza dei residui presupposti di legge.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Pur non essendovi una motivazione espressa sulla domanda introdotta in sede di discussione, va rilevato che nella decisione di merito - al fine di ritenere non applicabili le circostanze attenuanti generiche - sono indicati e valorizzati i «numerosi precedenti penali» dell'imputato, aspetto con cui il ricorrente non si confronta e che consente di ritenere espressa una motivazione implicita, pienamente idonea a sostenere il diniego (quantomeno sotto il profilo del giudizio negativo sulla personalità). Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 8 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi