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Sentenza — n. 35371/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls detention order due to insufficient evidence of mafia method aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled a detention order issued by the Catanzaro Review Tribunal, sending the case back for a new trial. The lower court had relied solely on the victim's perception and family ties to the Trapasso clan to presume the 'mafia method' aggravating circumstance under Article 416-bis.1 of the Penal Code. The Court found this reasoning insufficient because it lacked specific evidence of how the defendant utilized their clan affiliation to commit the usury crime, violating the principle of motivated reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.; Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: The presumption of the mafia method aggravating circumstance cannot be established merely by the victim's perception of the defendant's clan ties or the location of the crime; specific evidence demonstrating the defendant's active use of the criminal organization's methods to commit the offense is required.

Parole chiave

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mafia method aggravating circumstance detention order annulment insufficient motivated reasoning presumption of criminal organization usury crime prosecution review tribunal procedure Article 416-bis Penal Code ricusazione fondata

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.
Non meno carente è infine la motivazione della sentenza nel sostenere l'evidenza dell'agevolazione dell'attività del sodalizio cui sarebbe funzionale il reato, così prospettando la configurabilità in ogni caso della seconda fattispecie contemplata dall'art. 416-bis.1 c.p.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
per procedere all'esame dell'adeguatezza della misura cautelare, in assenza della 4r.1 presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e4s1
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
pen., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempi
art. 275 comma 3 c.p
per procedere all'esame dell'adeguatezza della misura cautelare, in assenza della 4r.1 presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 142 del 3/11/2021
La sentenza di annullamento (Sez. 5, n. 142 del 3/11/2021- dep.
Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta
Orbene, senza ripetere quanto già evidenziato con la sentenza rescindente, che ha operato i corretti richiami giurisprudenziali (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv.
Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò
Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv.
Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando
281027; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURCIO LEONARDO nato a TORINO il 21/04/1969 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio. udito il difensore: - avvocato IANNONE SALVATORE che conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio; - avvocato SEVERINO FRANCESCO che conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame e giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza Sez. 5, n. 142 del 2022, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Leonardo CURCIO avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro per il delitto di usura aggravata dal metodo mafioso, i sensi degli artt. 644, 416-bis.1, primo comma, cod. pen. (già art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

2. Ricorre Leonardo CURCIO, a mezzo dei difensori avv. Salvatore Iannone e avv. Francesco Severino, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza della citata circostanza aggravante, desunta unicamente dalle dichiarazioni della persona offesa relative alla propria percezione della condizione di mafiosità dell'indagato, e al conseguente giudizio di adeguatezza della misura cautelare fondato unicamente sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. I difensori hanno depositato memoria con la quale insistono nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La sentenza di annullamento (Sez. 5, n. 142 del 3/11/2021- dep. 2022) ha, tra l'altro, evidenziato che: «il provvedimento impugnato non precisa da quali specifici elementi sia possibile trarre la convinzione che il Curcio, nel consumare il reato di usura, si sia avvalso del metodo mafioso, posto che il Tribunale affida la dimostrazione della sussistenza dell'aggravante alle laconiche dichiarazioni della persona offesa, convinta di trovarsi al cospetto di un esponente del clan Trapasso solo perché a conoscenza del fatto che l'indagato è affine dei suoi vertici.

Dalle suddette dichiarazioni, per come riportate nell'ordinanza, non risulta che il Curcio abbia in qualche modo "speso" tale suo rapporto di appartenenza alla "famiglia" al fine di realizzare il reato o comunque in altro modo evocato l'ombra del sodalizio 'ndranghetista ovvero, ancora, abbia tenuto comportamenti essi stessi qualificabili come estrinsecazione del "metodo" tipizzato dall'art. 416-bis.1 c.p. Né comunque il provvedimento impugnato argomenta in tal senso, limitandosi per l'appunto a fondare la sussistenza , dell'aggravante sulla convinzione della vittima che, in quanto parente dei vertici del sodalizio, il Curcio fosse anch'egli intraneo al medesimo.

Nemmeno il riferimento alla notorietà dell'appartenenza mafiosa dell'indagato appare sufficiente a colmare la lacuna motivazionale sul punto, atteso che lo stesso si esaurisce nella generica evocazione delle dichiarazioni di due collaboratori circa la sua organicità al clan Trapasso, che, alla luce di quanto osservato in precedenza, comunque non appaiono decisive ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'aggravante. Non meno carente è infine la motivazione della sentenza nel sostenere l'evidenza dell'agevolazione dell'attività del sodalizio cui sarebbe funzionale il reato, così prospettando la configurabilità in ogni caso della seconda fattispecie contemplata dall'art. 416-bis.1 c.p. In tal senso i giudici del riesame si sono infatti limitati ad un generico rinvio alle dichiarazioni della persona offesa, senza precisare a quali dei fatti dalla stessa narrati abbiano inteso fare riferimento, ma, soprattutto, perché dalle stesse dovrebbe dedursi l'orientamento finalistico del reato».

La sentenza rescindente, inoltre, ha richiamato l'attenzione del Tribunale sulla necessità di valutare, in disparte la sussistenza dell'aggravante "mafiosa", l'adeguatezza della misura cautelare «e ciò non solo perché l'ordinanza espressamente, quantomeno in punto di adeguatezza, ricorre alla presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p., ma altresì in quanto, nel riconoscere la configurabilità dell'esigenza cautelare menzionata attribuisce una valenza rilevante all'ambientazione "mafiosa" del reato, talchè l'apparato giustificativo sul punto non può ritenersi autosufficiente anche qualora si volesse prescindere dal riconoscimento dell'aggravante».

2. Il giudice del rinvio, nel dare correttamente atto che la sussistenza del delitto di usura non è contestata, confermava le valutazioni in proposito compiute dal medesimo tribunale del riesame con l'ordinanza in data 20 aprile 2021, oggetto di annullamento, evidenziando le dichiarazioni della persona offesa (che riferiva di ritenere l'appartenenza di CURCIO al clan Trapasso) e quelle dei collaboratori di giustizia (che ne attestano l'appartenenza con il grado di reggente dopo l'arresto dei Trapasso). 2.1. Il provvedimento impugnato non si è però attenuto al compito affidatogli e si è limitato a ribadire gli elementi già posti a base dell'ordinanza oggetto di annullamento, elementi che la Corte di legittimità aveva già giudicato insufficienti a qualificare l'esistenza, a livello di gravità indiziaria, dell'aggravante ex art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.

3. Non è, del resto, idonea a colmare il rilevato vuoto motivazionale l'argomentazione, cui si rifà il provvedimento impugnato, secondo la quale il reato di usura è stato commesso in un territorio mafioso da un soggetto che, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia, era un appartenente alla 'ndrangheta, sicché la richiesta usuraria era di per sé portatrice della carica intimidatoria tipica delle realtà criminali ed economiche controllate dai clan mafiosi e, dunque, nessuna estrinsecazione del metodo mafioso era necessaria in un contesto in cui la pressione ambientale è stabilmente esercitata dalla organizzazione criminale. 3.1.

Si tratta di una argomentazione basata su una presunzione (il Tribunale richiama il brocardo: secundum quod plerumque accidit) di tipo logico della quale non è illustrata in alcun modo la validità dimostrativa e la specifica concludenza, quasi che l'opinione del giudice circa la sussistenza di tale presunzione costituisca essa stessa la giustificazione del percorso motivazionale che ha portato lo stesso giudice a ritenere sussistente il metodo mafioso. Orbene, senza ripetere quanto già evidenziato con la sentenza rescindente, che ha operato i corretti richiami giurisprudenziali (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222;

Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190) con i quali non si è confrontato il giudice di merito, è sufficiente rilevare che non è stata fornita la richiesta motivazione sui passaggi motivazionali oggetto di annullamento. 3.2. Si deve, quindi, prendere atto dell'insussistenza di elementi indiziari capaci di supportare la ritenuta esistenza dell'aggravante del metodo mafioso, che va conseguentemente esclusa.

4. Il Tribunale non ha neppure ritenuto di adempiere, nonostante il chiaro mandato conferitogli, alle indicazioni della sentenza rescindente in merito alla motivazione sull'adeguatezza della misura cautelare, motivazione da effettuare .. in ipotesi di assenza della presunzione derivante dall'aggravante ex art. 416- bis.1, primo comma, cod. pen. 4.1. Va, quindi, disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro i--; Lui cn. per procedere all'esame dell'adeguatezza della misura cautelare, in assenza della 4r.1 presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e4s1

P.Q.M.

o i E cr o Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempi