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Sentenza — n. 31896/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising execution quantification issues outside surveillance court jurisdiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant attempted to challenge the concrete execution of the sentence rather than the revocation itself. The applicant argued the surveillance court failed to account for a prior pardon period and ignored defense documentation regarding the benefit's application. The court ruled that quantifying the sentence to be served is the exclusive competence of the execution authority, not the surveillance tribunal, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that arguments concerning the quantification of the sentence to be executed fall outside the jurisdiction of the surveillance court and do not justify the admissibility of a cassation appeal against a revocation decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance court jurisdiction sentence quantification execution authority competence inadmissible appeal conditional suspension revocation revoca della sospensione condizionale remissione della pena ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 12/09/1981 avverso l'ordinanza del 19/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., d.ssa Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava nei confronti di Spinelli Giovanni, con effetto ex tunc, la misura della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, concessa al predetto, in relazione alla pena come determinata con il provvedimento di cumulo della Procura generale del 2.4.2003, ai sensi della legge n. 207 del 2003, dal Magistrato di sorveglianza di Potenza in data 3.10.2003, per avere commesso entro i cinque anni dalla sua applicazione un delitto non colposo per il quale aveva riportato condanna non inferiore a mesi sei (lo Spinelli si era, infatti, reso responsabile del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso dal 2004 al 2006 ed era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione con sentenza della Corte di appello di Napoli del 9.5.2012).

2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Diego Abate, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, e ha sostenuto che il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la revoca del suddetto beneficio con effetto ex tunc, non avrebbe tenuto conto del periodo di presofferto pari a mesi due e giorni due (dal 26.2.1996 al 27.3.1997 e dal 6.12.1996 al 7.1.1997), come risultante dal provvedimento di concessione in favore dello Spinelli dell'indulto, e avrebbe, altresì, omesso qualsiasi motivazione in relazione alla documentazione prodotta dalla difesa relativa all'applicazione del suddetto beneficio.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E in vero, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto alla revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, concessa allo Spinelli con provvedimento del 3.10.2003, nella ricorrenza dei presupposti di legge non oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale si limita a introdurre argomenti piuttosto pertinenti alla quantificazione della pena da eseguire concretamente, che non rientrano nella competenza del Tribunale di sorveglianza ma più propriamente in quella dell'organo di esecuzione (pubblico ministero e, eventualmente, giudice dell'esecuzione).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 maggio 2022 Il Consigliere estenso