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Sentenza — n. 30321/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court resolves jurisdiction conflict in fraud case by ruling competence belongs to Savona based on victim's payment location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Tribunals of Torre Annunziata and Savona regarding a fraud case. While Torre Annunziata claimed jurisdiction based on the victim's payment location, Savona argued the crime was consummated where the victim's Postepay account was activated. The court ruled in favor of Savona, determining that for fraud via rechargeable cards, the crime is consummated where the victim initiates the transfer, not where the recharge occurs.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 30 cod. proc. pen.: In fraud cases involving rechargeable payment cards, the crime is consummated where the victim initiates the transfer, establishing jurisdiction based on the location of the victim's payment action rather than the recharge site.

Parole chiave

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negative jurisdictional conflict fraud consummation location rechargeable payment card victim payment initiation criminal procedure code competence determination Postepay fraud truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Nell'ambito del procedimento a carico di Salvatore Orlando per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso, in data 22 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art.
Art. 30 cod. proc. pen.
il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso, in data 22 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Savona dichiaratosi incompetente per territorio in ordine allo stesso reato con sentenza predíbattimentale emessa il 17 dicembre 2020.
Art. 28 c.p.p.
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.
Art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
Nell'ambito del procedimento a carico di Salvatore Orlando per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 30 cod. proc. pen
il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso, in data 22 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Savona dichiaratosi incompetente per territorio in ordine allo stesso reato con sentenza predíbattimentale emessa il 17 dicembre 2020.
art. 28 c.p
Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020
Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017
279484 e altre conformi precedenti, tra queste, Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv.
Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016
269429; Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nei confronti di: TRIBUNALE SAVONAcon l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Presidente GIUSEPPE SANTALUCIA; sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI, che chiede che sia determinata la competenza del Tribunale di Savona. udito il difensore, avv.to DE FALCO GENNARO, che conclude chiedendo che sia determinata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito del procedimento a carico di Salvatore Orlando per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. il Tribunale di Torre Annunziata ha emesso, in data 22 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Savona dichiaratosi incompetente per territorio in ordine allo stesso reato con sentenza predíbattimentale emessa il 17 dicembre 2020.

2. Il Tribunale di Savona ha rilevato che il reato è stato perfezionato a mezzo ricarica postepay evolution collegata ad un conto corrente intestato all'imputato ed attivato presso un Ufficio postale sito nel Comune di Torre del Greco. In tal caso, analogamente a quanto accade nell'ipotesi di accredito del profitto ingiusto eseguito su conto corrente, il reato deve ritenersi consumato nel luogo dove si trova aperto il conto corrente postale abbinato alla carta, nel caso di specie, quindi, nel territorio di Torre del Greco. Secondo il Tribunale di Torre Annunziata, invece, il reato deve ritenersi consumato nel luogo in cui viene data la disposizione a seguito della quale viene eseguita la ricarica, ossia il luogo in cui avviene il versamento da parte della vittima e ciò sulla base di un consistente filone giurisprudenziale di legittimità del quale il giudice proponente il conflitto ha dato atto nell'ordinanza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Savona. Successivamente il difensore di Salvatore Orlando ha depositato memoria. La trattazione del conflitto è stata differita dall'udienza del 3 giugno 2022 alla data odierna per rimediare ad un difetto di notifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p.

2. É consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale "nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima" - Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Rv. 279484 e altre conformi precedenti, tra queste, Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Rv. 269429; Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Rv. 268526 -.

3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Savona, a cui vanno rimessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Savona cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in dat