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Sentenza — n. 30230/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses early release appeal where post-sentence crime negates prior rehabilitation efforts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Luca Femia's appeal against the denial of early release, upholding the lower court's decision to evaluate his entire rehabilitation period negatively. Femia argued that a subsequent crime in March 2021 did not retroactively invalidate his participation in rehabilitation programs from earlier semesters, and claimed the dismissal of his home detention revocation was erroneous. The court ruled that a serious criminal act is sufficient to demonstrate a lack of genuine rehabilitation, allowing the judge to consider the entire period as ineffective despite the temporal gap.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54, comma 3, Ord. pen.; The principle of fractional evaluation of conduct for early release does not exclude that a subsequent crime may negatively reflect on the judgment regarding preceding semesters if it reveals the mere appearance of participation in the educational program.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release denial rehabilitation evaluation subsequent criminal act fractional semestral assessment supreme court appeal home detention revocation Italian penal code aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54, comma 3, Ord. pen.
Ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato, le quali, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 54 Ord.
art. 616 cod. proc. pen
Le spese debbono porsi a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv.
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014
267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep.
Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013
263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv.
Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011
255406- 01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv.
Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996
250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv.
Corte cost. n. 186 del 1995
Corte cost. n. 186 del 1995) la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia al giudice di sorveglianza incompatibile con il positivo riconoscimento della pregressa partecipazione all'opera rieducativa.
Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014
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Testo completo

la seguente SENTENZA N sul ricorso proposto da Femia Luca, nato a Torino il 12/03/1986 avverso l'ordinanza del 29/09/2021 del Tribunale di sorveglianza di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Salerno confermava quella emessa il 28 giugno 2021 dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato Luca Femia in relazione al periodo di presofferto compreso tra il 30 settembre 2019 e il 30 marzo 2021. Osservava il Tribunale come tale periodo, pari a complessivi tre semestri, dovesse essere negativamente valutato ai fini in esame, in ragione della recidiva criminosa manifestatasi nel terzo trimestre. Femia, in particolare, nel marzo 2021 era evaso dalla sua abitazione, ove era ristretto a titolo definitivo e cautelare, subendo congiuntamente la revoca della detenzione domiciliare e l'aggravamento della misura coercitiva; la condotta di reato rivelava, nelle sue concrete modalità - apprezzabile durata dell'allontanamento e sua assoluta futilità - l'ineffettività della partecipazione all'opera di rieducazione svolta nel semestre di riferimento e in quelli immediatamente antecedenti.

Tale conclusione era avvalorata dal comportamento disciplinarmente censurabile serbato dall'interessato dopo il suo ingresso in istil:uto penitenziario, ancorché incidente su un semestre successivo a quelli in valutazione.

2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, richiamando il principio, valevole rispetto al beneficio della liberazione anticipata, della tendenziale valutazione frazionata per semestri, e sostenendo che il reato commesso nel marzo 2021 non sarebbe di gravità tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche per il passato, mentre l'illecito disciplinare (esso stesso banale, e non preso in considerazione dal Magistrato di sorveglianza) cadrebbe oltre i semestri in valutazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che il Tribunale di sorveglianza non si sarebbe accorto dell'intervenuta revoca della detenzione con efficacia solo ex nunc; a riprova della levità della condotta integrante evasione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato in entrambi i motivi in cui si articola, connessi e congiuntamente esaminabili. 9 f7--- 2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, che il ricorrente stesso mostra di conoscere, in tema di liberazione anticipata il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, e su periodi anche non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente partecipazione al programma rieducativo, rivelandone la mera apparenza (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01;

Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406- 01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176-01). Ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato, le quali, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 54 Ord. pen., sono causa di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto, sempre che (e solo se: v.

Corte cost. n. 186 del 1995) la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia al giudice di sorveglianza incompatibile con il positivo riconoscimento della pregressa partecipazione all'opera rieducativa.

3. L'ordinanza impugnata si conforma a tali principi, né essa omette la specifica disamina, alla luce dei criteri dianzi illustrati, della condotta criminosa successiva ai primi due semestri in valutazione, di cui mette anzi in adeguato risalto entità e natura, cogliendone í profili rivelatori di persistente incapacità di adattamento alle regole del vivere sociale. E' all'esito di tale apprezzamento, nient'affatto implausibile, che il giudice di sorveglianza identifica la condotta come sintomatica della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nell'intero periodo in valutazione, inclusi i due semestri che si collocano immediatamente a ridosso di quello cui la condotta medesima si riferisce. L'ammonizione disciplinare, successiva ai semestri in valutazione, è richiamata solo in chiave rafforzativa. Tale giudizio, puntualmente illustrato e motivato, non è censurabile, né rivedibile, in sede di legittimità.

4. L'intervenuta revoca della detenzione domiciliare, sul rilievo che la condotta criminosa avesse fatto venir meno i presupposti della sua adozione, rafforza la bontà del ragionamento, né era immaginabile una revoca con efficacia ex nunc, posto che, avuto riguardo alla natura di questa misura alternativa, il periodo in essa trascorso è sempre computato come pena espiata (tra le molte, sul punto, Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite, Rv. 261605-01).

5. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese debbono porsi a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric