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Sentenza — n. 29091/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise expulsion document issues in first instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to raise the illegality of the expulsion order during the first instance trial. The applicant argued that the expulsion decree was invalid due to a lack of valid travel documents, making compliance impossible. The court rejected this claim as it was not properly deduced or proven in the lower court, violating procedural rules against introducing new grounds in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 13, comma 4 e 4-bis, d.lgs. n. 286/98: Appeals to the Court of Cassation cannot introduce issues not raised in the first instance, and lack of travel documents constitutes a valid justification for non-compliance with expulsion orders if proven.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to deduce in first instance expulsion order legality lack of travel documents immigration criminal law procedural default justified non-compliance allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Art. 13, comma 4 e 4-bis, d.lgs. n. 286/98
Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98
1.Con sentenza del 15 febbraio 2021 il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato Rachid Rochdi colpevole del delitto punito dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.
Art. 616 c.p.p.
Art. 23, n. 137 del 2020

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40827 del 5/2/2019
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCHDI RACHID nato in Marocco il 19/12/1975 avverso la sentenza del Giudice di pace di Fermo in data 15/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 di. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona dell' Avvocato generale PIETRO GAETA, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del difensore avv. EMANUELE MASSEI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 15 febbraio 2021 il Giudice di pace di Fermo ha dichiarato Rachid Rochdi colpevole del delitto punito dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98 e lo ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa in quanto, essendo cittadino extra comunitario espulso dal territorio nazionale con provvedimenti del Prefetto e del Questore di Fermo emessi e notificati il giorno 13 febbraio 2017, violava tali ordini rimanendo nel territorio nazionale (fatto accertato in Fermo il 26 febbraio 2019). 1.1. In particolare il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato rappresentati dalla esistenza di un valido decreto di espulsione e dalla inesistenza di alcun elemento giustificativo della permanenza nel territorio italiano.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n.286/98 nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione. 2.1. Il ricorrente evidenzia che - risultando dallo stesso decreto di espulsione che egli non è in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio - tale provvedimento (presupposto per la sussistenza del reato contestato) è illegittimo in quanto emesso in violazione dell'art.13, comma 4 e 4-bis, d.lgs. n.286/98 poiché il espulsione dell'imputato doveva essere effettuata mediante il suo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e non già concedendogli un termine per lasciare il territorio dello Stato dato che , in tale modo, gli è stata imposta una condotta del tutto inesigibile proprio perché, in mancanza del passaporto, gli sarebbe impossibile fare rientro nel proprio paese di origine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

2. In particolare il ricorrente non allega che il problema dell'assenza di un valido documento di espatrio sia stata oggetto di deduzione e di prova nel corso del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata. Al riguardo va ricordato che, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame o - nella ipotesi di sentenza inappellabile - che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Cass.

Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316). 2.1. Inoltre, nell'impugnazione non viene nemmeno indicato se l'imputato avesse chiesto il rilascio di un valido documento per l'espatrio; come è noto, infatti, in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso (Cass.

Sez. 1 - , Sentenza n. 40827 del 5/2/2019, Rv. 277449 ).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca