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Sentenza — n. 28588/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of concrete interest in a correction hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28588/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Vincenzo Costagliola's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The convicted man challenged a tribunal's order to correct a procedural error in a previous decision regarding his early release, arguing the correction was issued without a hearing. The court ruled that the correction was necessary to align the decision with the defense's prior written objections and found no concrete interest in holding a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A correction of material error issued without a hearing is not voidable unless the appellant demonstrates a concrete interest in the hearing, which is absent when the correction merely clarifies the record based on existing defense submissions.

Parole chiave

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material error correction correction hearing requirement concrete interest standard procedural nullity early release appeal court costs award Cassa delle ammende rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Tanto premesso, va ricordato che «il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 127 cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha ordinato la correzione ex art. 130 cod.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Tanto premesso, va ricordato che «il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod.
art. 130 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha ordinato la correzione ex art. 130 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
Tanto premesso, va ricordato che «il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini
pen.» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv.
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo
che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTAGLIOLA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/06/1991 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha ordinato la correzione ex art. 130 cod. proc. pen. del proprio precedente provvedimento in data 5 agosto 2021 con il quale era stato parzialmente accolto il reclamo di Vincenzo COSTAGLIOLA volto a ottenere la liberazione anticipata, disponendo la correzione nel senso che il rigetto aveva riguardo anche al periodo dal 12 dicembre 2014 all'il giugno 2015, oltre a quello dal 12 giugno 2015 all'H dicembre 2015, già indicato nel dispositivo del provvedimento oggetto di emenda.

2. Ricorre Vincenzo COSTAGLIOLA, a mezzo del difensore avv. Marina Vaccaro, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 127, 130 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché emesso de plano e senza avviso al condannato.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che la fissazione della procedura incidentale di correzione dell'errore materiale è stata attivata dal Tribunale di sorveglianza in data 1° settembre 2021, una volta ricevuta la richiesta avanzata dal condannato in data 31 agosto 2021 che, preso atto del provvedimento in data 5 agosto 2021, richiedeva la liberazione anticipata per il periodo dal 12 dicembre 2014 all'il. giugno 2015, già oggetto della precedente istanza. Va ulteriormente premesso che il difensore di fiducia, essendo venuto a conoscenza della suddetta richiesta del condannato, evidenziava, con nota inviata tramite posta elettronica in data 3 settembre 2021 al Tribunale di sorveglianza, che il provvedimento in data 5 agosto 2021 conteneva un errore materiale nella parte dispositiva, essendo indubbio che nella parte motivazionale era stata esaminata e respinta la richiesta di liberazione anticipata per il periodo in discorso, sicché la nuova istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato era da considerarsi inammissibile. 3.2.

Tanto premesso, va ricordato che «il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638). Si è, poi, precisato che «l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219). 3.3.

Ebbene, il ricorso non indica in cosa consista il concreto interesse alla celebrazione della camera di consiglio, né deduce un qualche errore della decisione del giudice di ordinare la correzione, correzione che corrisponde, del resto, a quanto richiesto dalla difesa con la nota inviata al Tribunale. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 aprile 2022 Alla sottoscrizione provvede il Consigliere più anziano a