Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 20769/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming late collaboration is unreasonably required, upholding tribunal's finding of possible cooperation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Antonio Piscitelli's appeal against the Florence Supervision Tribunal's refusal to recognize impossible collaboration. The tribunal found that despite the nine-year delay, Piscitelli's leadership role in a drug trafficking network meant he could have identified key suppliers and locations, which the defense argued was now futile. The court ruled that procedural irrelevance due to time passage does not automatically render collaboration unreasonably required, thus dismissing the appeal and ordering costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 173 c.p.p.: The court held that the passage of time rendering collaboration procedurally irrelevant does not automatically establish its unreasonableness, as the convicted person's specific role may still imply a duty to cooperate.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking collaboration impossible collaboration requirement procedural irrelevance time supervision tribunal appeal unreasonable cooperation duty inchiesta per reati di droga traffico qualificato di eroina indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 173 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 24056 del 15.04.2015, Consoli, Rv. 263976
La giurisprudenza ha chiarito che non può essere ritenuta inesigibile la collaborazione divenuta processualmente irrilevante per il decorso del tempo durante il quale il soggetto aveva ritenuto di non prestare alcuna collaborazione (Sez. 1, n. 24056 del 15.04.2015, Consoli, Rv. 263976).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISCITELLI ANTONIO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 02/06/1985 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Marco Dall'Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. )»f6

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 31 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta di Antonio Piscitelli di accertamento di collaborazione impossibile-inesigibile in relazione ad una istanza di semilibertà. Premesso che l'istante era stato condannato, tra l'altro, per aver promosso ed organizzato associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, fatto risalente all'anno 2012, e che le sentenze di condanna avevano accertato che lo stesso aveva rapporti sia con fornitori di sostanze stupefacenti sia con i sodali incaricati dello spaccio al minuto, l'ordinanza ha rilevato che il condannato non aveva mai fornito alcun contributo alle indagini, che non avevano potuto identificare tutti i soggetti dediti allo spaccio, né i fornitori, né i luoghi dove lo 'stupefacente veniva custodito prima dell'immissione sul mercato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Antonio Piscitelli, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione. Dalle sentenze di merito non emergevano lacune investigative con riguardo alla struttura soggettiva dell'associazione, essendo stati identificati tutti i soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, mentre con riguardo alle forniture di stupefacenti il condannato non poteva, a distanza di nove anni, fornire alcun utile contributo. L'identificazione degli acquirenti non era funzionale ad alcun accertamento di reato. Il ricorrente non era stato collaboratore di giustizia, ma tale dato costituisce il presupposto dell'accertamento chiesto al Tribunale, e non è un dato ostativo al riconoscimento della impossibilità ovvero della inesigibilità della collaborazione. L'equipe interna si era espressa favorevolmente circa l'ammissione alla semilibertà, misura ritenuta idonea a conseguire l'obiettivo rieducativo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.L'ordinanza ha dato conto di specifici passaggi motivazionali delle sentenze di condanna, dove si era evidenziato che il sodalizio si era avvalso di una rete di spacciatori, anche nord africani, che non erano stati tutti identificati come non erano stati individuati i luoghi dove lo stupefacente era stato custodito. Circostanze che il ricorrente, in ragione della posizione direttiva e dello specifico ruolo svolto, era in grado di conoscere e rivelare agli inquirenti. Il Tribunale, dunque, ha positivamente accertato la possibilità della collaborazione.

Sul punto, il ricorso ha offerto una lettura alternativa dei dati desumibili dalle sentenze, valorizzando, come dato significativo della inesigibilità della collaborazione, il tempo trascorso dai fatti e quindi l'inutilità di un apporto collaborativo ormai tardivo. La giurisprudenza ha chiarito che non può essere ritenuta inesigibile la collaborazione divenuta processualmente irrilevante per il decorso del tempo durante il quale il soggetto aveva ritenuto di non prestare alcuna collaborazione (Sez. 1, n. 24056 del 15.04.2015, Consoli, Rv. 263976).

Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.